Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8395 del 26/03/2019

Cassazione civile sez. II, 26/03/2019, (ud. 23/10/2018, dep. 26/03/2019), n.8395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25614/2017 proposto da:

R.F. in proprio e quale erede di F.L.,

F.M.A. e F.N.A.S. entrambi

quali eredi di F.L., rappresentati e difesi dall’avvocato

FRANCESCO FIERRO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

22/03/2017, R.G.n. 57727/2011, Cron. 2693/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

– R.F., F.M.A. e F.N.A.S. hanno proposto ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d’appello di Roma, che ha rigettato la loro domanda di equa riparazione proposta con ricorso depositato il 25 ottobre 2011 in relazione ad un giudizio (riduzione in pristino e risarcimento del danno) svoltosi in primo grado dinanzi al Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Pozzuoli e ancora pendente in grado d’appello;

– il ricorso è proposto sulla base di tre motivi, cui il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso;

– i ricorrenti hanno depositato memoria;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– i ricorrenti, nella memoria, eccepiscono l’inammissibilità del controricorso, notificato il 18 giugno 2018, nonostante nel medesimo si indichi, quale data di notificazione del ricorso, il 25 ottobre 2017;

– l’eccezione è palesemente fondata;

– i riferimenti temporali indicati dai ricorrenti sono infatti corretti, conseguendone che il controricorso è stato notificato oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c.;

– il primo motivo di ricorso denuncia violazione di norme di diritto e nullità della sentenza per omessa motivazione;

– la corte d’appello ha individuato in cinque anni il termine di durata ragionevole del processo, senza considerare che la L. n. 89 del 2001, art. 2, nella versione vigente ratione temporis in considerazione della data di deposito del ricorso, non prevedeva siffatta predeterminazione della ragionevole durata;

– se poi si volesse ritenere che la determinazione operata nel decreto impugnato conseguisse a una valutazione autonoma della corte di merito, la decisione dovrebbe ritenersi nulla per mancanza di motivazione con riferimento ai parametri considerati dalla norma vigente ratione temporis;

– il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la anomalia motivazionale del decreto e in ogni caso la perplessità o la mancanza della motivazione;

– invero, una volta identificato in cinque anni la durata ragionevole del processo e in cinque anni e otto mesi il tempo trascorso dalla citazione in primo grado e la proposizione della domanda di equa riparazione, la domanda doveva essere accolta in ragione di otto mesi o quanto meno di quattro mesi, a volere considerare valida la considerazione della corte di merito sulla necessità della detrazione dal tempo decorso fra il deposito della sentenza di primo grado e la proposizione dell’appello;

– il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 90,91 e 92 c.p.c.;

– la domanda avrebbe dovuto essere accolta in applicazione della norma vigente ratione temporis e, in ogni caso, l’incertezza derivante dalle modifiche normative susseguitesi nel tempo rendeva ingiustificata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite;

– il primo motivo è infondato;

– la decisione impugnata, nella parte in cui ha determinato in cinque anni la ragionevole durata, non ha applicato retroattivamente la L. 24 marzo 2001, art. 2, comma 2 bis, introdotto dal D.L. n. 22 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ma ha fatto corretta applicazione delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte Europea di diritti dell’uomo e di quella di questa Corte, che indicava in cinque anni la durata normale di un giudizio di media complessità (tre per il primo grado e due per l’appello);

– del resto, come questa Corte ha avuto modo di chiarire (Cass. n. 22772/2014), la L. n. 89 del 2011, art. 2, comma 2 bis, nella parte in cui afferma che si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre ani in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità, recepisce le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte E.D.U. e della Corte di cassazione;

– il secondo motivo è infondato;

– il conteggio della durata di cinque anni e otto mesi, proposta con il motivo, fa riferimento a una data di inizio della lite diversa da quella considerata dalla corte d’appello;

– i ricorrenti si riferiscono infatti alla data del 25 ottobre 2005, laddove la corte ha considerato quale dies a quo il 9 febbraio 2006, data in cui è stata rinnovata la notificazione della citazione iniziale;

– la sentenza quindi andava censurata per omesso esame di un fatto decisivo e il motivo avrebbe dovuto rispettare i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte per la deduzione di una simile censura (Cass. S.U., n. 8053/2014);

– è ancora da aggiungere che la decisione della Corte d’appello, nella parte in cui ha detratto il tempo trascorso dalla data di deposito della sentenza e la proposizione dell’impugnazione, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, avendo questa affermato il principio per cui “in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la durata del provvedere, non rilevando il periodo nel quale la controversia sia sottratta alla decisione del giudice, come avviene nel caso in cui la legge attribuisce alle parti uno spatium deliberandi per l’impugnazione: ne consegue che non può imputarsi all’amministrazione della giustizia il tempo trascorso tra la comunicazione del deposito della sentenza e la notifica dell’atto di impugnazione a richiesta della parte soccombente, potendo la parte vittoriosa porre fine all’incertezza, notificando la sentenza e facendo decorrere il termine breve per l’impugnazione, mentre solo dopo l’impugnazione del processo va determinata in relazione alla pendenza del processo davanti a un organo giurisdizionale che abbia il dovere di provvedimento emesso si ripropone l’esigenza di una risposta in tempi ragionevoli degli organi della giurisdizione” (Cass. n. 11307/2010);

che, d’altra parte, il legislatore, modificando nel 2012 la L. n. 89 del 2001, ha espressamente 1Drevistd (art. 2, comma 2 quater), recepito la detta indicazione, stabilendo che “ai fini del computo non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa”;

– il terzo motivo è infondato;

– la decisione sulla mancata compensazione delle spese di lite non è sindacabile in cassazione sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. n. 8421/2017);

– il ricorso, pertanto, va rigettato;

– nulla sulle spese, in considerazione della inammissibilità del controricorso e non avendo l’Amministrazione depositato memoria scritta (Cass. n. 21105/2018).

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA