Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8395 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 25/03/2021), n.8395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29814-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.G.M., elettivamente domiciliato presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentato e difeso dall’Avvocato FRANCESCO MARCHELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 476/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Risulta dalla sentenza impugnata che il contribuente S.G.M. ha impugnato il diniego di rimborso di un credito Iva relativo ai periodi di imposta 2006, 2007 e 2008, deducendo che erroneamente l’Amministrazione finanziaria lo aveva negato in assenza dell’utilizzo del modello VR ed aveva opposto la decadenza biennale di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2.

La Commissione tributaria provinciale di Bologna ha accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, con la sentenza n. 476/1/19, depositata 11 marzo 2019, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

La sentenza della CTR ha, in primo luogo, accertato che dalle procedure di liquidazione automatizzata risultava un maggior credito a favore del contribuente, come da avvisi a quest’ultimo notificati in data (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

Ha, poi, ritenuto il giudice di appello che ai fini del rimborso del credito Iva non fosse necessario l’utilizzo del modello VR, essendo sufficiente l’esposizione nella dichiarazione annuale del credito che, una volta consolidato, è assoggettato alla prescrizione decennale. La CTR ha, pertanto, accertato l’esistenza del credito IVA e la presentazione tempestiva di un’istanza di rimborso in data (OMISSIS), nel termine di prescrizione ordinario.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo; resiste con controricorso il contribuente.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2; del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis; degli artt. 2946 e 2944 c.c..

Assume il ricorrente Ufficio di non avere contestato la mancata presentazione del quadro VR, bensì l’intervenuta decadenza biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2.

Deduce ancora il ricorrente che al contribuente sono state inviate comunicazioni di irregolarità, relative all’esistenza di un maggior credito, le quali non integrano atti di riconoscimento del debito da parte dell’amministrazione finanziaria, posto che in esse i crediti Iva era definiti “da verificare”.

Sarebbe pertanto mancata, nel termine decadenziale, la tempestiva manifestazione di volontà del contribuente di ottenere il rimborso del maggior credito.

Il ricorso è infondato.

Come risulta dalla sentenza impugnata (e dallo stesso ricorso, nel quale è trascritto anche l’originario provvedimento di diniego), l’Agenzia delle Entrate ha liquidato una maggiore eccedenza Iva rispetto a quanto esposto dal contribuente nella dichiarazione per i periodi di imposta degli anni 2006, 2007 e 2008 (“accadeva che, in sede di liquidazione automatizzata (…) l’A.F. rilevasse errori che comportavano un maggior credito”).

La sentenza ha, inoltre, dato atto che la contestazione dell’Ufficio non atteneva alla certezza del credito, bensì (oltre che al mancato utilizzo del modello VR) alla tardività dell’istanza di rimborso, datata (OMISSIS), rispetto al termine biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, avuto riguardo alle dedotte liquidazioni automatizzate.

Inammissibile è la deduzione del ricorrente secondo cui la liquidazione automatica di una maggiore eccedenza di imposta non costituirebbe riconoscimento di debito a favore del contribuente, sul presupposto (in fatto) che il credito Iva oggetto di liquidazione automatizzata doveva considerarsi comunque ancora “da verificare”. Di tale questione (non posta a fondamento del provvedimento di diniego di rimborso) non vi è traccia nè nella motivazione, nè nella parte narrativa della sentenza impugnata. Nè il ricorrente deduce di averla introdotta come argomentazione in prime cure, come era necessario ai fini della sua ammissibilità (Cass., Sez. V, 9 settembre 2016, n. 17811). Il ricorrente si limita invero a dedurre di avere trattato la questione “nell’atto di gravame”, senza tuttavia trascrivere, almeno in parte qua, l’atto di appello, e comunque senza neppure specificare quale sia stato l’effettivo contenuto della relativa censura, per cui deve ritenersi non assolto l’onere di indicare compiutamente in quale atto del giudizio precedente la stessa questione (nuova rispetto alle ragioni di diniego espresse in sede amministrativa ed a quelle trattate nella sentenza impugnata) sia stata introdotta, con conseguente inammissibilità della sua prospettazione in sede di legittimità (Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 2038). Peraltro, la contestazione dell’insussistenza del riconoscimento del debito, da parte dell’Ufficio, non potrebbe in ogni caso incidere sul giudicato formatosi sull’accertamento della maggiore eccedenza di imposta a favore del contribuente, che, come rilevato nella sentenza impugnata, non era contestata dall’Amministrazione nel merito e non lo è specificamente neppure in questa sede, nella quale il ricorrente si duole piuttosto dell’intempestiva richiesta di adempimento, rispetto al termine decadenziale.

E’ pure infondata la deduzione di tardività della richiesta di rimborso del contribuente, formulata in data (OMISSIS), sia rispetto alle liquidazioni automatizzate del 2009, 2010 e 2011, sia rispetto all’insorgenza del credito di imposta esposto nelle dichiarazioni degli anni 2006, 2007, 2008, dovendo – per giurisprudenza consolidata di questa Corte – considerarsi l’istanza di rimborso del credito d’imposta maturato dal contribuente già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale RX4, che configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello VR costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, solo un presupposto per l’esigibilità del credito, per cui l’istanza di rimborso deve ritenersi assoggettata all’ordinario termine di prescrizione decennale, non a quello biennale di decadenza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2 (Cass., Sez. VI, 30 settembre 2020, n. 20787; Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2019, n. 32424; Cass., 23 gennaio 2019, n. 1827; Cass., Sez. V, 28 giugno 2018, n. 17151; Cass., Sez. V, 22 febbraio 2017, n. 4559; Cass., Sez. V, 9 ottobre 2015, n. 20255; Cass., Sez. V, 15 maggio 2015, n. 9941; Cass., Sez. V, 1 ottobre 2014, n. 20678; Cass., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7684; Cass., Sez. V, 30 settembre 2011, n. 20039).

La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei suindicati principi. 3 – Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese soggette a soccombenza e liquidate come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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