Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8395 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. I, 12/04/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 12/04/2011), n.8395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dalla Corte

d’Appello di Messina, con Decreto n. R.G. 117/06 V.G., depositato il

5/07/07 nel procedimento pendente tra:

M.A., M.F., M.G., M.

N.; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

OSSERVA

Che, con ordinanza del 5 luglio 2 007, la Corte d’Appello di Messina ha richiesto d’ufficio, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., il regolamento di competenza, esponendo che: a) con ricorso del 23 maggio 2005 alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, N., A. e M.G. – quali eredi di M.N. e F. – avevano chiesto, nei confronti del Ministro della giustizia – che aveva eccepito l’incompetenza per territorio della Corte reggina -, l’equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, per l’asserita irragionevole durata di un processo civile in materia di diritti reali promosso dinanzi al Tribunale ordinario di Messina con citazione dell’11 settembre 1965 e definito, a seguito di cassazione con rinvio della sentenza d’appello della Corte d’Appello di Messina, dalla Corte d’Appello di Catania con sentenza del 20 febbraio 2004; b) l’adita Corte di Reggio Calabria, con Decreto del 6 aprile 2006, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, indicando come competente la Corte d’appello di Messina; c) i predetti ricorrenti avevano tempestivamente riassunto la causa dinanzi alla Corte messinese; d) il costituito Ministro della giustizia aveva contestato la li competenza del Giudice adito; e) territorialmente competenti a conoscere la controversia de qua potevano ritenersi sia la Corte d’Appello di Catania, sia la Corte d’Appello di Messina;

che nessuna delle parti ha depositato scritture difensive.

Considerato che deve dichiararsi la competenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria;

che, infatti, con le recenti ordinanze di questa Corte nn. 6306 e 6307 del 16 marzo 2010 – pronunciate a sezioni unite in sede di risoluzione di contrasto fra pronunce difformi delle sezioni semplici -, è stato enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in cui un segmento dello stesso giudizio si sia concluso dinanzi alla Corte di cassazione, non ostandovi, sul piano lessicale, il termine “distretto” adoperato nel citato art. 3, il quale appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico, quale che sia l’ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, in quanto ciò che viene in rilievo è non già l’ambito territoriale di competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede;

che nella specie, in conformità a tale principio di diritto – che il Collegio condivide -, avendo avuto il giudizio presupposto inizio dinanzi al Tribunale di Messina – compreso nel distretto della Corte d’Appello di Messina -, non v’è dubbio che competente a conoscere la domanda di equa riparazione proposta da N., A. e M.G. – quali eredi di N. e M.F. – è la Corte d’Appello di Reggio Calabria, in base al combinato disposto della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1,, art. 11 cod. proc. pen.,, comma 1, art. 1 disp. att. cod. proc. pen. e Tabella A allegata a tali norme di attuazione;

che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara la competenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria e, conseguentemente, cassa il decreto della medesima Corte in data 6 aprile 2006, assegnando il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa dinanzi alla stessa Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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