Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8395 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 08/04/2010), n.8395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.D., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cola

di Rienzo n. 69, presso l’avv. Gian Alberto Ferretti, rappresentato e

difeso dall’avv. GUALANDI Alberto giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, sez. staccata di Livorno, n. 70/14/04, depositata il 20

marzo 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il ricorso proposto da F.D. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Livorno, ed avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sez. staccata di Livorno, n. 70/14/04, depositata il 20 marzo 2007, è stato notificato in data 2 maggio 2008 e depositato nella cancelleria di questa Corte il giorno 29 maggio 2008, ben oltre, quindi, il termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ..

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio in quanto improcedibile”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile;

che il ricorrente, essendosi l’Agenzia delle entrate ritualmente costituitasi con controricorso, va condannato alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per onorati, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

 

 

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