Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8394 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11639/2016 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO TRIESTE 109,

presso lo studio dell’avvocato DONATO MONDELLI, che lo rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato MONICA MARUCCI;

– ricorrente –

contro

M.F., M.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA 9-10, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA FIORETTI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

M.B.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 799/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 8/2/2016, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da C.R. per la condanna di M.F. e M. (quali eredi di M.F.N.) al pagamento, in proprio favore, delle somme relative a taluni conti correnti bancari o a taluni conti deposito titoli, alla stessa intestati in via esclusiva o unitamente a M.F.N.;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come, sulla base di una dichiarazione confessoria redatta per iscritto dalla stessa C., quest’ultima avesse espressamente riconosciuto l’effettiva provenienza, dal solo M.F.N., delle provviste utilizzate per l’apertura dei conti correnti e dei conti deposito titoli oggetto di lite, con l’espressa rinunzia, da parte della stessa, ad avanzare alcuna pretesa in ordine agli importi oggetto di lite;

che, avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione C.R., sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che M.M. e M.F. resistono con controricorso;

che nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 167 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente giudicato oltre i limiti delle deduzioni delle parti, avendo dato ingresso irritualmente a un’eccezione di simulazione relativa (concernente l’intestazione fittizia, in capo alla C., dei conti bancari oggetto di lite) mai allegata dalla difesa dei convenuti, vieppiù disattendendo erroneamente l’ammissione delle prove legittimamente invocate dalla ricorrente;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, al riguardo, osserva il collegio come la C. abbia del tutto equivocato la ratio effettiva della decisione impugnata, essendosi la corte territoriale limitata a individuare, attraverso l’esame della dichiarazione confessoria formalmente resa dalla ricorrente (e ritualmente acquisita al giudizio), l’occorrenza di un elemento impeditivo della fattispecie costitutiva del credito azionato, segnatamente consistente nella manifestata volontà della C. di rinunciare ad avanzare alcuna pretesa sui crediti risultanti dai conti bancari dedotti in giudizio, e tanto sul presupposto della riconosciuta pertinenza, in capo al solo M., di tutte le somme utilizzate quali provviste dei predetti conti;

che, pertanto, del tutto irrilevanti dovevano ritenersi le invocazioni istruttorie dell’appellante, siccome inidonee a incidere sul valore confessorio della scrittura depositata agli atti;

che si tratta, nella specie, di una decisione giuridicamente corretta, adeguatamente motivata, coerentemente fedele alle risultanze di causa e alle deduzioni allegate dalle parti a fondamento delle rispettive difese, come tale del tutto idonea a sottrarsi integralmente alle censure in questa sede sollevate dalla C.;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere disposto il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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