Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8394 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 08/04/2010), n.8394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.G.C.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 245/48/06, depositata il 5 marzo 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 245/48/06, depositata il 5 marzo 2007, con la quale, in controversia relativa ad atto di contestazione con cui erano state accertate violazioni del D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 16, a carico di I.G.C. per l’anno 1996, l’appello dell’Ufficio è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità dei motivi.

Il contribuente non si è costituito.

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in tema di specificità dei motivi di appello, appare inammissibile per difetto di autosufficienza, sulla base del consolidato principio secondo il quale, ove il ricorrente per cassazione censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. nn. 20405 del 2006, 21621 del 2007).

3. Il secondo motivo – con il quale si pone il seguente quesito di diritto: atteso quanto stabilito dall’art. 2697 cod. civ., comma 2, artt. 2702 e 2709 cod. civ., in relazione alla efficacia probatoria delle scritture contabili nei confronti dell’imprenditore ed in generale della scrittura privata, dica la Suprema Corte se il contribuente che intenda confutare i dati ed i valori riportati in quelle scritture debba fornire una prova contraria specifica e completa – appare anch’esso inammissibile per estraneità alla suddetta ratio decidendi della sentenza impugnata.

4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente infondato”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del P.M., mentre ha depositato memoria la ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, senza che a diversa conclusione siano idonee ad indurre le argomentazioni contenute nell’anzidetta memoria, poichè, quanto al primo motivo, può aggiungersi che il ricorso si rivela – ancor prima che inammissibile – improcedibile per l’omesso deposito dell’atto di appello insieme al ricorso medesimo, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4 (Cass. nn. 24940 del 2009, 303 del 2010), e, quanto al secondo motivo, appare evidente la carenza, nel quesito, dei requisiti stabiliti dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Cass., Sez. un., n. 26020 del 2008);

che, pertanto, il ricorso deve essere complessivamente dichiarato inammissibile;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

 

 

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