Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8393 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10882/2016 proposto da:

A.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PANSADORO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO URIGO;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO VITA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

Responsabile Legale, Societario e Reclami, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI, 14/A, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO BELLINI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 486/2015 della CORTE D’APPELLO DI SASSARI,

depositata il 20/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 20/11/2015, la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da A.A.G. per la liquidazione, in favore dell’attore, da parte della convenuta Intesa Sanpaolo Vita s.p.a., dell’indennità assicurativa allo stesso asseritamente dovuta, essendo il credito dell’ A. estinto per prescrizione;

che, avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione A.A.G. sulla base di un unico motivo di impugnazione;

che la Intesa Sanpaolo Vita s.p.a. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2944 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso che la missiva allo stesso inviata dalla controparte in data 10/11/2011 costituisse riconoscimento del credito dell’attore, con la conseguente interruzione della prescrizione del relativo diritto;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il collegio come la doglianza avanzata dal ricorrente, in contrasto con l’epigrafe del motivo d’impugnazione, appare in realtà espressione di un’invocata rilettura interpretativa del testo della missiva inviata dalla società convenuta in data 10/11/2011, come tale inammissibile in sede di legittimità, avendo lo stesso ricorrente trascurato di indicare in termini specifici le modalità attraverso le quali la corte territoriale si sarebbe sottratta alla corretta applicazione delle norme del codice civile dettate in tema di interpretazione degli atti giuridici;

che, peraltro, varrà tener conto di come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione della missiva oggetto d’esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dalla legge, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, nè spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà, per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto dichiarativo e volitivo sufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, evidenziando in termini congrui e coerenti come, nella specie, non ricorresse alcun estremo idoneo a interpretare lo scritto della controparte alla stregua di un riconoscimento dell’altrui diritto;

che, sulla base delle argomentazioni indicate dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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