Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8393 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 29/04/2020), n.8393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLIVIERI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29213-2017 proposto da:

R.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FALERIA

37, presso lo studio dell’avvocato ASSUNTA MAZZEO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCO PEPE;

– ricorrente –

contro

AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato

BENIAMINO LA PISCOPIA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 988/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/12/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con

cassazione con rinvio;

udito l’Avvocato FRANCO PEPE;

udito l’Avvocato BENIAMINO LA PISCOPIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Avendo R.A.M. convenuto davanti al Tribunale di Roma AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), quale ente successore di AIMA, che avrebbe inadempiuto le sue obbligazioni ex lege nel determinare e comunicare, per il raccolto (OMISSIS), ai produttori di tabacco le quote di produzione, i cui quantitativi sarebbero stati ammissibili al premio comunitario, per ottenere il risarcimento dei danni subiti per il prodotto non ammesso al premio comunitario in quanto eccedente la quota tardivamente assegnata – danni quantificati nell’importo del premio non percepito -, la convenuta si costituiva resistendo e tra l’altro eccependo difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo e prescrizione del diritto risarcitorio ex art. 2043 c.c.

Con sentenza n. 901/2012 il Tribunale accoglieva la domanda attorea, condannando la convenuta al risarcimento dei danni nella misura di Euro 4365, oltre accessori.

Avendo proposto appello AGEA, cui resisteva controparte, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 14 febbraio 2017 lo accoglieva, conseguentemente rigettando la domanda risarcitoria. Riteneva infatti che la giurisdizione competesse al giudice ordinario perchè “i produttori di tabacco vantano un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla corresponsione del premio comunitario in presenza dei presupposti di legge” non avendo la pubblica amministrazione “alcuna discrezionalità nel determinare l’an dell’erogazione del premio stesso nel settore delle quote annuali e predeterminate di produzione”, ma reputava altresì che avesse errato il giudice di prime cure nella “qualificazione del rapporto tra il produttore di tabacco e l’AGEA come contrattuale o di natura negoziale, in quanto l’obbligo dell’Agenzia di comunicare tempestivamente al produttore la quota agevolata con i fondi comunitari discende esclusivamente dalla normativa comunitaria e costituisce un mero effetto legale”, per cui “la fattispecie di danno oggetto di causa rientra… nella previsione dell’art. 2043 c.c. mancando un titolo contrattuale”. E la prescrizione quinquennale si sarebbe già maturata.

2. Ha presentato il R. ricorso – illustrato pure con memoria, da cui si è difesa con controricorso AGEA.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è articolato in due motivi.

3.1 Il primo motivo denuncia errata qualificazione giuridica della responsabilità individuata a carico di controparte per il mancato rispetto dei termini di cui al Regolamento Cee 3478/92 come modificato dai successivi Regolamenti Cee 268/94 e 368/93 della Commissione; la corte territoriale avrebbe effettuato falsa ed errata applicazione dell’art. 2043 c.c. per avere qualificato la responsabilità extracontrattuale, anzichè contrattuale e/o da contratto e/o derivante dalla legge, nonchè violazione degli artt. 1173 e 1218 c.c. in riferimento all’art. 360 c.c., comma 1, n. 3.

3.2 Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2935 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per errata individuazione del dies a quo della decorrenza della prescrizione.

4. La questione oggetto del primo motivo è stata di recente affrontata da questa Terza Sezione Civile della Suprema Corte con la sentenza 13 febbraio 2019 n. 4153, massimata nel senso che “In tema di contributi comunitari per la produzione di tabacco, il diritto del coltivatore al risarcimento del danno conseguente all’inadempimento, da parte dell’AIMA, dell’obbligo, di cui all’art. 3 del Regolamento CE n. 3477 del 1992, di comunicare tempestivamente la quota di produzione ammessa al contributo è soggetto a prescrizione decennale, atteso che detto obbligo è accessorio e strumentale all’adempimento di un’obbligazione, quale è quella di pagamento del premio comunitario in base all’attestato di quota rilasciato al coltivatore, avente fonte legale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la comunicazione, da parte dell’AIMA, dell’attestato di quota con oltre tre mesi di ritardo rispetto al termine prescritto integrasse illecito extracontrattuale e che, di conseguenza, il credito risarcitorio azionato dal coltivatore per non aver ricevuto alcun premio per il tabacco prodotto in misura eccedente la quota assentita fosse soggetto alla prescrizione quinquennale).”.

Nella motivazione, la suddetta sentenza si esprime come segue.

“E’ denunciata… la violazione degli artt. 1173,1218 e 2043 c.c.

Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto il suo diritto al risarcimento soggetto al termine di prescrizione quinquennale, e che nel caso di specie si sarebbe dovuto applicare il termine ordinario decennale.

Espone che il termine decennale si sarebbe dovuto applicare in quanto la condotta colposa ascritta da esso attore alla p.a. consisteva non già nella violazione del generale precetto del neminem laedere, ma nella violazione di un obbligo di fonte legale: quello di comunicare tempestivamente ai produttori, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento CE 3477/92, “l’attestato di quota”, ovvero il documento in base al quale essi avrebbero potuto conoscere il quantitativo di produzione ammesso al beneficio del contributo comunitario in ogni caso il termine di prescrizione decennale si sarebbe dovuto applicare in quanto la responsabilità della pubblica amministrazione si sarebbe dovuta qualificare come “responsabilità da contatto sociale”…il primo motivo del ricorso è fondato.

L’obbligazione può nascere dal contratto, dalla legge o dal fatto illecito (art. 1173 c.c.).

L’obbligazione nascente dal contratto o dalla legge è soggetta ad un termine prescrizionale di dieci anni, salvo le eccezioni espressamente previste (art. 2946 c.c.); quella nascente dall’illecito è soggetta ad un termine di prescrizione di cinque anni, anche in questo caso con alcune eccezioni (art. 2947 c.c.).

Esclusa pacificamente l’esistenza d’un contratto… occorre dunque stabilire se il pregiudizio lamentato… sia conseguenza dell’inadempimento d’una obbligazione scaturente dalla legge, ovvero della violazione di una regola di comune prudenza. Per dare risposta a tale quesito occorre stabilire se esistessero, che natura avessero o donde scaturissero, gli obblighi della AGEA” nei confronti del ricorrente.

La motivazione dell’arresto del 2019 descrive quindi il sistema comunitario relativo alla produzione di tabacco, affermando che, all’epoca dei fatti di causa, aveva “dettato una disciplina volta da un lato a contenere la produzione di tabacco, dall’altro a sostenere i tabacchicoltori attraverso un sistema di aiuti, definiti “premi”.

In questo sistema:

(a) il Consiglio della Comunità Europea stabiliva la quota massima di produzione tabacchicola per ciascun Paese e per ciascuna varietà di tabacco;

(b) gli Stati membri ripartivano la quota ad essi spettante tra le varie imprese di trasformazione;

(c) l’erogazione concreta del premio avveniva col sistema del “contratto di coltivazione”, stipulato tra produttore ed impresa di trasformazione; in virtù di tale contratto, l’impresa di trasformazione versava al produttore un importo pari al tabacco da questi conferito; quindi l’organismo designato da ciascuno Stato membro (per l’Italia, l’AIMA) rimborsava all’impresa di trasformazione il relativo importo (art. 6 Regolamento (CE) del Consiglio 30.6.1992 n. 2075/92… in seguito abrogato dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007);

(d) a riprova del tabacco conferito, il trasformatore aveva l’obbligo di rilasciare al produttore un “certificato di coltivazione”, necessario per l’attribuzione della quota di produzione e, di conseguenza, per la pianificazione della produzione stessa.

… Questo sistema, nel quale il trasformatore del tabacco versava il premio comunitario al produttore per essere poi rimborsato dallo Stato, prevedeva tuttavia una variante: quella in cui lo Stato avesse preferito ripartire la produzione di tabacco consentita dal legislatore comunitario non già tra le imprese di trasformazione (e cioè per “quote di trasformazione”), ma direttamente tra i produttori (e cioè per “quote di produzione”: art, 9, comma 4, Regolamento n. 2075/92,cit.).

Nel caso di adozione di tale sistema da parte degli Stati membri, veniva ovviamente a mancare il ruolo dell’impresa di trasformazione, scavalcata dal rapporto diretto tra produttore e Stato: in tal caso, pertanto, il produttore, in luogo dei “certificati di coltivazione” rilasciati dall’impresa di trasformazione, aveva diritto al rilascio di “attestati di quota” di produzione, da parte dell’autorità competente dello Stato membro (art. 13 Regolamento (CE) n. 3477/92 del 1.12. 1992, della Commissione).

In tal caso la normativa comunitaria prevedeva espressamente l’applicabilità agli “attestati di quota” della disciplina prevista per i “certificati di coltivazione” (art. 13 Reg. ult. cit.).

… Or bene, nel sistema “standard” di erogazione degli aiuti (quello in cui l’impresa di trasformazione rilasciava al produttore certificato di coltivazione), non può esservi dubbio che il produttore vantasse un diritto soggettivo perfetto al rilascio di tale documento nei confronti dell’impresa di trasformazione.

Tanto si desume dal combinato disposto dell’art. 9, comma 1, e comma 6, del Regolamento 3477/92, cit., ove si prescrive che il certificato contenga l’indicazione dell'”avente diritto”.

E poichè, per quanto detto, l’art. 13 Reg. 3477/92 estendeva agli “attestati di quota” le norme dettate per i “certificati di coltivazione”, deve concludersi che tale sistema normativo avesse attribuito al coltivatore di tabacco un diritto soggettivo perfetto al rilascio dell’attestato di quota da parte della pubblica amministrazione.

.. Tale conclusione, già di per sè sufficiente a ravvisare in capo all’AIMA un’obbligazione di fonte legale nei confronti del produttore, è corroborata da una seconda considerazione.

Non vi è dubbio che quello di pagamento del premio comunitario al produttore di tabacco costituisca una obbligazione ex lege, in cui debitore è la pubblica amministrazione e creditore il tabacchicoltore.

Rispetto a tale obbligazione, di indiscutibile fonte legale, l’obbligo di tempestiva comunicazione della quota di tabacco ammesso a contributo costituiva un negozio accessorio, o se si preferisce un negozio di esecuzione, necessario perchè creditore potesse correttamente esercitare il proprio diritto, evitando da un lato il rischio di perdere premi in cui avrebbero avuto diritto (nel caso di produzione inferiore al consentito), e dall’altro il rischio di una iperproduzione non avente diritto al premio (nel caso di eccedenza del raccolto rispetto alla quota assentita).

E l’inadempimento di una obbligazione accessoria, servente od esecutiva rispetto ad una obbligazione principale, costituisce per ciò solo inadempimento di quest’ultima, nella misura in cui impedisce al creditore di ritrarne l’utilità attesa.

Pertanto, sia che si volesse qualificare l’obbligo di comunicazione a carico dell’AIMA come obbligo scaturente dalla legge, sia che lo si volesse qualificare come obbligazione accessoria di un obbligo scaturente dalla legge, la conseguenza giuridica sarebbe la medesima: e cioè che in ogni caso l’AIMA si sarebbe resa inadempiente ad una obbligazione di fonte legale avente ad oggetto un facere, ed il cui creditore e all’odierno ricorrente.

Pertanto il diritto al risarcimento del danno causato dall’inadempimento di quella obbligazione è soggetto al termine di prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2946 c.c.”.

Questo collegio ritiene di non doversi discostare, bensì di dover dar seguito a tale arresto. Pertanto, il primo motivo risulta fondato, e ciò assorbe evidentemente il secondo motivo.

Da ciò consegue che, in accoglimento del ricorso per quanto di ragione, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese processuali, ad altra sezione della stessa corte territoriale, che dovrà attenersi al sopra riportato principio di diritto.

P.Q.M.

Accogliendo il ricorso quanto al primo motivo, assorbito il secondo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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