Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8393 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 25/03/2021), n.8393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28585-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MESSINA 30,

presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO MANNI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIA CONCETTA CATERA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3584/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di SICILIA – SEZ. DISTACCATA DI CATANIA, depositata il

06/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La contribuente M.R. ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi in relazione all’istanza di rimborso del 90% degli importi versati a titolo di Irpef per i periodi di imposta degli anni 1990 1992, assumendo di aver diritto alla restituzione delle imposte pagate in misura superiore al 10%., ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17.

La Commissione tributaria provinciale di Ragusa ha accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania, con la sentenza n. 3584/6/19, depositata il 6 giugno 2019 e notificata l’11 luglio 2019, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

Ha osservato il giudice di appello che la L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, consente alla contribuente di chiedere il rimborso a condizione che l’istanza sia stata presentata entro il termine dell’1 marzo 2008, come accaduto nella specie.

Ha rilevato, inoltre, la CTR che la contribuente, lavoratrice dipendente era legittimata al rimborso, piuttosto che il sostituto di imposta.

Ha poi aggiunto il giudice di appello che non operava, nel caso di specie, la limitazione eventuale al rimborso di ci alla L. 3 agosto 2017, n. 123, art. 16-octies disposizione attinente alla sola fase esecutiva.

Infine, la CTR ha ritenuto insussistenti i presupposti per la cessazione della materia del contendere.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi; resiste con controricorso la contribuente intimata.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17;

della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990, verificatosi nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, ove abbiano versato imposte per un importo superiore al 10% di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, per reddito da lavoro dipendente, abbiano diritto al rimborso, previa presentazione di domanda entro l’1 marzo 2010.

Il ricorrente Ufficio, invero, non contesta il diritto al rimborso della contribuente. Deduce, piuttosto, che la domanda di rimborso ed il relativo credito della contribuente sono soggetti alle modifiche introdotte dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies costituente ius superveniens, per effetto del quale il diritto al rimborso è esercitabile nel limite del 50% delle somme dovute, se gli importi dovuti eccedano le risorse stanziate in bilancio.

Assume l’Amministrazione ricorrente che la pronuncia impugnata avrebbe escluso anche in fase esecutiva l’operatività di tale disposizione, con una sorta di pronuncia “anticipatoria” rispetto alla successiva eventuale fase di ottemperanza (cfr. pag. 18 ricorso).

2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 44 e 46 nella parte in cui la sentenza impugnata ha negato la declaratoria di cessazione della materia del contendere, richiesta dall’Agenzia.

Deduce infatti il ricorrente Ufficio di avere notiziato la contribuente dell’intervenuta liquidazione del rimborso, riconoscendole il relativo diritto.

3.Il secondo motivo, potenzialmente assorbente il primo, va trattato preliminarmente. Esso non è inammissibile, in quanto non chiede un riesame del merito, bensì un accertamento dei presupposti dell’applicazione delle norme che regolano la cessazione della materia del contendere. Piuttosto, il motivo è infondato.

Infatti, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo – di elaborazione giurisprudenziale quanto al processo civile (Cass., Sez. Lav., 25 marzo 2010, n. 7185; Cass., Sez. III, 4 giugno 2009, n. 12887; Cass., Sez. U., 28 settembre 2000, n. 1048) – espressamente disciplinata all’interno del processo tributario dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 che accerta l’impossibilità di procedere alla definizione del giudizio, per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale (Cass., Sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 4167; Cass., Sez. V, 20 marzo 2015, n. 5641). La pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone, peraltro, che venga accertata la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali incidenti sul petitum e sulla causa petendi idonei a ritenere accertato il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla pronuncia (Cass., Sez. V, 27 febbraio 2020, n. 5351; Cass., Sez. VI, 18 aprile 2017, n. 9753; Cass., Sez. V, 13 luglio 2016, n. 14258).

La CTR ha accertato nel caso di specie, che tale contrasto non è venuto meno, rassegnando una motivazione, immune da censure, fondata su un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, la CTR ha rilevato che l’Ufficio ha appellato la sentenza della CTP, negando il diritto al rimborso e la legittimazione della contribuente, e non ha rinunciato all’impugnazione, così lasciando pendente la controversia, nemmeno dopo aver riconosciuto il diritto al rimborso “entro i limiti della spesa autorizzata ai sensi della L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1”.

In secondo luogo, la CTR ha evidenziato che i suddetti limiti di spesa non incidono sul diritto al rimborso, accertato nella misura stabilita dalla CTP con la sentenza che ha accolto l’originario ricorso della contribuente, in quanto attengono esclusivamente alla fase esecutiva o di ottemperanza.

Pertanto, il riconoscimento del diritto della contribuente, già nel corso del giudizio di cognizione, nella misura che avrebbe potuto essere eventualmente ridotta nella successiva fase di ottemperanza, non equivaleva al riconoscimento integrale delle ragioni di merito oggetto della pretesa restitutoria della contribuente e non ha determinato pertanto la cessazione della materia del contendere in quella sede processuale.

Il percorso logico del giudice di appello appare, pertanto, compiuto in ordine alla insussistenza dei presupposti per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

4. Il primo motivo è infondato.

La sentenza impugnata, come del resto supra evidenziato, non ha emesso una pronuncia “anticipatoria” o “premonitrice”, limitando il contenuto del successivo giudizio di ottemperanza per effetto dell’esclusione preventiva dell’operatività dello ius superveniens di cui al D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies. Diversamente, la pronuncia impugnata ha ritenuto non operante tale principio nel giudizio di cognizione sul diritto della contribuente, in quanto la relativa disposizione trova applicazione solo in fase esecutiva o di ottemperanza (“non assuma rilievo ai fini della decisione della presente controversia la sopravvenuta normativa di cui all’art. 16 octies (..) trattasi di disposizione che attiene alla fase materiale dell’esecuzione del rimborso dovuto (…) ma che (…) non può incidere sulla sussistenza e sulla estensione del diritto al rimborso”).

Tale conclusione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (peraltro riportata nella pronuncia impugnata), secondo cui la norma in questione è destinata ad operare solo nella fase esecutiva o di ottemperanza (Cass., Sez. VI, 13 novembre 2020, n. 25818; Cass., Sez. VI, 30 settembre 2020, n. 20790; Cass., Sez. VI, 21 febbraio 2020, n. 4570; Cass., Sez. VI, 22 febbraio 2018, n. 4291; Cass., Sez. V, 22 febbraio 2019, n. 5300).

La pronuncia impugnata ha fatto corretto governo dei suindicati principi.

4 – Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dal pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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