Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8393 del 12/04/2011
Cassazione civile sez. I, 12/04/2011, (ud. 09/10/2010, dep. 12/04/2011), n.8393
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Giulia di
Colloredo 46/48, l’avv. De Paola Gabriele, che lo rappresenta e
difende giusta procura in atti,
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– controricorrente
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore;
– intimato –
avverso il decreto della Corte di appello di Genova in data 17 aprile
2009, nel procedimento iscritto al n. 895/2008 V.G.;
alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto
procuratore generale, Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che nulla
ha osservato;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9
dicembre 2010 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;
LA CORTE:
Fatto
FATTO E DIRITTO
A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:
IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;
RITENUTO CHE:
1. C.A. ha proposto regolamento di competenza, sulla base di un motivo, avverso il decreto in data 17 aprile 2009, con il quale la Corte di appello di Genova – pronunciando in un giudizio in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2, promosso dallo stesso C. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per eccessiva durata di un processo promosso davanti al TAR Lazio – ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore della Corte d’appello di Roma; ha resistito con controricorso, riguardante però la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n. 134/33/07 del 19 marzo 2009, l’Agenzia delle Entrate, mentre il Ministero intimato non ha svolto difese;
OSSERVA:
2. va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del controricorso, proposto da soggetto non legittimato (Agenzia delle Entrate) e in relazione a provvedimento diverso da quello impugnato;
il ricorrente deduce che la competenza appartiene anche alla Corte d’appello di Genova, in quanto la propria residenza, presso cui deve essere eseguita dal debitore la prestazione, è ricompresa nel distretto di detta Corte;
3. la competenza sembra appartenere alla Corte d’appello di Perugia;
infatti le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 6307/10, hanno affermato il principio che la disposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, – che stabilisce che “la domanda di equa riparazione si propone davanti alla Corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’art. 11 c.p.p., a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata” – si applica anche nei giudizi svoltisi davanti a giudice diversi da quello ordinario e, per quel che in questa sede rileva, anche davanti al giudice amministrativo;
in base a tale orientamento, nel caso di specie, essendosi il giudizio presupposto svolto davanti al davanti al TAR Lazio, appare competente la Corte di appello di Perugia, secondo il criterio fissato dall’art. 11 c.p.p.;
4. si ritiene pertanto che il proposto regolamento di competenza da trattarsi in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 380 bis e 380 ter c.p.c., possa essere deciso alla stregua delle considerazioni che precedono, qualora condivise dal collegio”;
B) osservato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato atto di costituzione, non notificato al ricorrente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa e che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;
ritenuto che, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il decreto impugnato deve essere annullato, con dichiarazione della competenza della Corte di appello di Perugia, e che l’esito del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso per regolamento di competenza proposto da C.A., cassa il decreto impugnato e dichiara la competenza della Corte d’appello di Perugia. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio per regolamento di competenza.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011