Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8392 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10736/2016 proposto da:

COMUNE DI MARACALAGONIS, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo

studio della Signora ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e difeso

dall’avvocato CESARE ROMBI;

– ricorrente –

contro

F.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO

BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA SARACENI,

rappresentata e difesa dall’avvocato RINALDO SAIU;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 369/2015 della CORTE? D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 03/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 3/6/2015, la Corte d’appello di Cagliari, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Maracalagonis, ha disposto la riforma della regolazione delle spese del giudizio operata dal giudice di primo grado, contestualmente confermando l’entità del credito riconosciuto in favore di F.A.M. a titolo di risarcimento per i danni da quest’ultima subiti nell’uso di una strada pericolosamente dissestata di proprietà dell’amministrazione comunale;

che, avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Maracalagonis, sulla base di due motivi di impugnazione;

che F.A.M. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il Comune ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1227 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale trascurato di accertare la colpa della F., nella provocazione del fatto dannoso, anche in relazione all’art. 190 C.d.S., nonchè per non aver valutato la circostanza per cui il tombino, su cui la F. era caduta, si trovava sulla carreggiata adibita al passaggio delle autovetture;

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2051 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte d’appello erroneamente omesso di riconoscere che la colpa della danneggiata e la conoscenza dello stato dei luoghi, da parte della stessa, integrassero gli estremi del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode;

che entrambi i motivi sono inammissibili;

che, al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, attraverso le censure indicate (sotto entrambi i profili di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), il ricorrente si sia sostanzialmente spinto a sollecitare la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione e con gli stessi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (nuovo testo) sul piano dei vizi rilevanti della motivazione;

che, in particolare, sotto il profilo della violazione di legge, il ricorrente risulta aver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta (con particolare riguardo all’apprezzamento dei profili di colpa della danneggiata e/o alla relativa intensità sotto il profilo dell’incidenza causale), e non già della fattispecie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente il Comune ricorrente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, quanto al profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, varrà evidenziare come il ricorrente (oltre ad incorrere nella violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, avendo trascurato di procedere in modo adeguato alla allegazione dei riscontri probatori invocati a fondamento delle proprie asserzioni), si sia spinto a delineare i tratti di un vaglio di legittimità esteso al riscontro di pretesi difetti o insufficienze motivazionali (nella prospettiva dell’errata interpretazione o configurazione del valore rappresentativo degli elementi di prova esaminati) del tutto inidonei a soddisfare i requisiti imposti dal nuovo testo dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del Comune di Maracalagonis al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il Comune ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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