Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8392 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 29/04/2020), n.8392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15885-2018 proposto da:

AVIVA ITALIA SPA, in persona dell’Amministratore Delegato,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DUILIO, 7, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO MARETTO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MICHELANGIOLO PANEBARCO;

– ricorrente –

contro

C.M., in proprio e quale unico erede di

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI,

13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CESARE DE FABRITIIS;

– controricorrente –

e contro

BF IMPIANTI SNC, A.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 530/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO, che ha concluso per l’accoglimento 2 motivo del

ricorso, rigettati restanti;

udito l’Avvocato MARETTO MASSIMO;

udito l’Avvocato GIANNI SAVERIO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Aviva Italia S.p.A. proponeva appello avverso sentenza del 30 agosto 2013 con cui il Tribunale di Firenze, accogliendo domanda risarcitoria relativa a sinistro stradale proposta da C.M. in proprio e quale erede della moglie B.E., l’aveva condannata, quale compagnia assicuratrice, in solido con il proprietario del coinvolto furgone, B.F. Impianti s.n.c., e con il conducente del furgone A.B., a risarcire i danni fatti valere jure hereditatis – cioè il danno non patrimoniale e il danno patrimoniale subiti dalla de cuius B., deceduta nelle more per altra causa anzichè per il sinistro – e il danno non patrimoniale fatto valere jure proprio dal C.. Si era in effetti verificato un sinistro il (OMISSIS), nel quale si erano scontrati il furgone della B.F. Impianti e l’automobile di proprietà della B., che ne era anche conducente; la causazione era stata attribuita dal Tribunale nella misura del 70% a carico del conducente del furgone e del 30% a carico dell’automobilista.

Il C. resisteva, mentre le altre parti restavano contumaci.

Con sentenza del 7 marzo 2018 la Corte d’appello di Firenze accoglieva parzialmente il gravame, riducendo il quantum del danno non patrimoniale ereditato.

2. Ha presentato ricorso Aviva Italia; si è difeso con controricorso il C..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

3.1.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 145 (C.d.S.) e art. 2054 c.c.; denuncia inoltre “laconicità e illogicità della motivazione sul punto”.

La Corte d’appello ha confermato il riparto delle responsabilità effettuato dal giudice di prime cure, pur non avendo la B. dato la precedenza al furgone, e ha escluso anche di ripartire la responsabilità in pari misura ai sensi dell’art. 2054 c.c. Tuttavia si sarebbe fondata non tanto sulla consulenza tecnica d’ufficio, quanto piuttosto sulla testimonianza di C.P. e sulla “testimonianza scritta” di Bi.Gi..

L’attuale ricorrente avrebbe contestato l’attendibilità del testimone C., per non essere stato “generalizzato dai verbalizzanti” e perchè, trovandosi sul veicolo condotto da C.M., che precedeva la B., non avrebbe potuto “assistere alla collisione”; e infatti non avrebbe saputo indicare “l’esatta posizione del furgone al momento dell’urto”.

Peraltro, anche se egli fosse stato un teste attendibile, si sarebbe dovuto tenere conto dell’intera sua testimonianza, anche laddove avrebbe dichiarato di avere visto il furgone venire da destra già quando C.M. stava completando la svolta, “così avvalorando la responsabilità della B. per l’incauta manovra”.

La corte territoriale avrebbe inoltre ritenuto utilizzabile come indizio la dichiarazione firmata da Bi.Gi. perchè “coerente e non smentita dalle altre risultanze istruttorie”. Ma in realtà le avrebbe attribuito “valore di prova piena ed esclusiva”, ritenendo verosimile che il furgone avesse sorpassato sulla sinistra le auto che stavano dando precedenza alla B., senza trovare conferma di questo in altre risultanze istruttorie.

In base alla testimonianza di C.P. e alla dichiarazione scritta di Bi.Gi. il giudice d’appello avrebbe ritenuto che il veicolo guidato da C.M. avesse “precedenza cronologica”, e ne avrebbe tratto “l’assurdo presupposto” che la B. “plausibilmente” avrebbe potuto ritenere di avere “lo stesso tipo di precedenza”, pur non godendo del necessario anticipo nell’affrontare l’incrocio. Si argomenta quindi per escluderlo, anche in base agli esiti della consulenza tecnica d’ufficio, e giungendo così ad affermare la violazione dell’art. 154 C.d.S. e art. 2054 c.c., concludendo infine per l’affermazione quantomeno della responsabilità paritaria.

3.1.2 La sintesi del contenuto della censura che si è appena tracciata dimostra, ictu oculi, che la ricorrente l’ha conformata globalmente come un motivo d’appello, orientandola su un piano di diretta critica fattuale in relazione alla ricostruzione della dinamica dell’incidente quale presupposto della attribuzione delle percentuali di causazione conseguentemente effettuata dal giudice di merito. E dunque non si può negare che con questo motivo la ricorrente persegua un terzo grado di merito, incorrendo pertanto – a tacer d’altro – in una evidente inammissibilità.

3.2.1 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo e discusso riguardo ai criteri della liquidazione del danno non patrimoniale ereditato; si denuncia altresì violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c.

La Corte d’appello ha, correttamente (in effetti è in tal senso la consolidata giurisprudenza: da ultimo si vedano, tra gli arresti massimati, Cass. sez. 3, ord. 15 febbraio 2019 n. 4551, Cass. sez. 3, ord. 11 ottobre 2018 n. 25157, Cass. sez. 3, 26 maggio 2016 n. 10897, Cass. sez. 3, 18 gennaio 2016 n. 679 e Cass. sez. 3, 30 giugno 2015 n. 13331), affermato che tale danno non patrimoniale subito dalla B. – definito dalla giurisprudenza “danno intermittente” deve essere valutato in rapporto alla durata effettiva della vita della persona danneggiata. Non avrebbe peraltro aderito all’applicazione, proposta dall’attuale ricorrente, del coefficiente proporzionale di riduzione del 14,75%, applicando invece senza spiegazioni “il criterio c.d. matematico” – moltiplicazione del punto tabellare per i giorni di effettiva sopravvivenza -. A sostenere una motivazione per tale scelta non sarebbe sufficiente la citazione, operata dal giudice d’appello, di Cass. 23739/2011, trattandosi alla fin fine di una statuizione iniqua che avrebbe decurtato solo Euro 9914,20 alla quantificazione compiuta dal Tribunale non tenendo in conto la vita effettiva rimasta alla B. (deceduta circa cinque anni dopo il sinistro per altra causa), bensì la durata media della vita.

Si richiama a questo punto quella che viene definita “recente” tabella dell’Osservatorio della giustizia civile del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico in caso di sopravvenienza del decesso per altra causa, tabella che avrebbe ridotto a Euro 62.958 (somma poi da ridurre ulteriormente in relazione alla percentuale di corresponsabilità) l’importo risarcitorio, laddove il giudice d’appello avrebbe concesso Euro 140.086,80. “Una così manifesta sproporzione non supportata da adeguata motivazione” dovrebbe condurre alla cassazione della sentenza d’appello, con o senza rinvio.

3.2.2 Anche questo motivo, a ben guardare, rimane su un piano fattuale, in quanto sfocia nella doglianza che il quantum scelto dal giudice di merito sia eccessivo in relazione ai dati concreti sulla base dei quali si argomenta che avrebbe dovuto essere assai inferiore. Il tentativo di “copertura” di questa inammissibile sostanza del motivo viene effettuato mediante la denuncia di assenza di motivazione: il che si attua con l’invocazione, in realtà, del testo previgente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (prospettando una “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”), cui si aggiunge anche una violazione dell’obbligo motivazionale ex art. 132 c.p.c. (implicito riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

In realtà, non è certo sostenibile che la corte territoriale abbia fornito una motivazione materialmente mancante o comunque apparente. La quantificazione, che era stata oggetto del terzo motivo d’appello, infatti parzialmente accolto, viene illustrata nelle pagine 11-12 della motivazione. La corte ricostruisce i dati fattuali da cui, in punto di diritto accogliendo la doglianza del gravame, giunge alla rideterminazione del danno non in relazione alla durata media della vita, bensì in relazione alla durata della sopravvivenza della danneggiata B., riconoscendo che il decesso è derivato da “causa estranea e preesistente all’incidente”.

Sulla modalità con cui poi il giudice d’appello abbia determinato il quantum il motivo in effetti non adduce violazione di diritto, ma rimane, appunto, su un piano di fatto, lamentando che la decurtazione del quantum determinato dal giudice di primo grado – in relazione alla durata di vita statisticamente prevedibile – effettuata nella sentenza impugnata in rapporto alla durata della vita concretamente vissuta dalla danneggiata, ovvero cinque anni, sarebbe troppo bassa, e pertanto “iniqua” e manifestamente sproporzionata. Si persegue così – inammissibilmente – dal giudice di legittimità una quantificazione diversa o, al limite, si tenta di conformare la doglianza al testo previgente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Se, poi, superando l’invocazione dell’art. 132 c.p.c., conservativamente si traduce il riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ad un omesso esame di un fatto decisivo della controversia – nella rubrica l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” viene rapportata ad “un punto decisivo della controversia, concernente i criteri di liquidazione” -, l’inammissibilità del motivo non viene sanata, dal momento che il “punto decisivo” – rectius, fatto decisivo e discusso – non è identificabile nella sua illustrazione. Tale ruolo, d’altronde, non può certo essere rivestito dalle tabelle milanesi cui la ricorrente ad un certo punto si riferisce (pagina 17 del ricorso), senza peraltro produrle, e neppure identificandole fornendo la data, così da permanere a un livello di non autosufficienza.

3.3.1 Il terzo motivo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto discusso e decisivo riguardante il criterio di liquidazione del danno non patrimoniale che avrebbe subito jure proprio C.M., nonchè violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.

La Corte d’appello si sarebbe limitata a dichiarare congrua la liquidazione equitativa effettuata dal giudice di prime cure, che “sarebbe in linea e di poco inferiore a circa 1/2 del danno parentale secondo i valori medi delle tabelle di Milano”. Così “dimentica”, ad avviso della ricorrente, gli oneri di prova e di allegazione che gravano la vittima secondaria, non tenendo in conto la morte della B. avvenuta dopo cinque anni per una malattia degenerativa che già pativa all’epoca del sinistro. E dunque, considerato che per questo il giudice d’appello aveva ritenuto di rideterminare il danno non patrimoniale ereditato quoad vitam, parimenti avrebbe dovuto farlo anche per il danno non patrimoniale jure proprio, tenendo conto pure dell’incidenza della malattia degenerativa della coniuge. Invece su ciò la corte territoriale avrebbe taciuto, così incorrendo in omissione di pronuncia.

3.3.2 In questo motivo, la pretesa carenza motivazionale – ancora una volta espressa secondo il paradigma previgente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – sarebbe corroborata (ma, a ben guardare, confusa) con la censura di omessa pronuncia.

Nel gravame, il terzo motivo aveva – tra l’altro proposto la censura del danno non patrimoniale fatto valere jure proprio dall’appellato, per mancata prova delle conseguenze del sinistro da lui patite e per una addotta necessità di decurtazione parallela a quella del danno non patrimoniale subito direttamente dalla moglie. La motivazione su questa censura nella sentenza impugnata sussiste (occupa i primi tre capoversi della pagina 13 della sentenza impugnata), e la critica che ad essa ora muove la ricorrente consiste, ictu oculi, in un’alternativa prospettazione di fatto diretta ad un quantum inferiore. L’evidente esame che la corte territoriale ha effettuato dell’appena indicata parte del terzo motivo d’appello rende d’altronde manifestamente infondata la doglianza ex art. 112 c.p.c.

3.4.1 Il quarto motivo denuncia omessa, insufficiente, e contraddittoria motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 su un punto decisivo e discusso relativo ai criteri di liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante; denuncia altresì, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione di norme di diritto riguardo ai sussidi di disoccupazione di cui al D.Lgs. n. 10 marzo 2003, n. 276.

Il giudice d’appello avrebbe aderito al giudice di prime cure nel disattendere gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio sulla valutazione degli effetti del sinistro stradale in ordine alla capacità lavorativa nella stessa misura del danno biologico, accertato al 51%, optando per il 100%. Non sarebbe pacifico e indiscusso, invece, il fatto che “il CTU abbia inteso riconoscere un’incidenza del 51% sulla capacità lavorativa specifica” della B., non avendolo posto nelle conclusioni della relazione. Ciò sarebbe stato ammesso anche dal Tribunale: non si comprenderebbe se era investita o meno anche la capacità lavorativa specifica.

Il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto dei “dubbi espressi” dall’attuale ricorrente a proposito dell’accertamento del consulente tecnico d’ufficio. Peraltro il giudice può disattendere la consulenza di ufficio solo con una motivazione che indichi i fondamenti del proprio dissenso; invece il giudice d’appello, ad avviso della ricorrente, “ha pedissequamente recepito” le considerazioni del Tribunale, prive di “specifico riscontro”; e, anche “ammesso e non concesso” che la B. sia stata licenziata per incapacità oggettiva di svolgere la sua mansione lavorativa (come ritenuto dai giudici di merito), si sarebbe dovuto valutare se su ciò aveva inciso la malattia degenerativa.

Inoltre la corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell’assegno di disoccupazione ricevuto dalla B. dall’Inps in forza del D.Lgs. n. 276 del 2003.

3.4.2 Anche questo motivo è privo di pregio.

Per quanto concerne, anzitutto, la questione della mancata considerazione dell’assegno di disoccupazione, si tratta evidentemente di una questione nuova qui introdotta, e pertanto inammissibile.

Per il resto, la reale sostanza della censura non si discosta da quella dei motivi precedenti: essa infatti è diretta ad ottenere dal giudice di legittimità una revisione dell’accertamento di merito, che, d’altronde, il giudice d’appello ha adeguatamente, seppur concisamente, esternato mediante lo strumento motivazionale, anche a proposito degli esiti della consulenza tecnica d’ufficio (motivazione della sentenza impugnata, pagina 12).

3.5. Il quinto motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; denuncia pure “laconicità ed illogicità” della motivazione al riguardo.

La doglianza lamenta che il giudice d’appello abbia condannato l’attuale ricorrente a rifondere a controparte i nove decimi delle spese di entrambi i gradi; ciò sarebbe iniquo considerato l’esito globale della lite.

Questo motivo è manifestamente infondato: rientra nel potere discrezionale del giudicante valutare, nel caso in cui sussistano i presupposti di una compensazione delle spese di lite (e qui effettivamente sussisteva una reciproca soccombenza), l’entità della compensazione, valutazione che dalla Corte d’appello è stata espressamente – e congruamente si nota per inciso – motivata alle pagine 13-14 della sentenza.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 7500, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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