Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8392 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 25/03/2021), n.8392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 28529-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), m persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO D’ITALIA

102, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PASQUALE MOSCA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1956/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI CALABRIA, depositata il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il contribuente I.F. ha impugnato un preavviso di iscrizione ipotecaria, unitamente agli atti da esso presupposti.

La Commissione tributaria provinciale di Cosenza ha accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Calabria, con la sentenza n. 1956/04/2919, depositata in data 30 maggio 2019, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, sul presupposto che l’agente della riscossione fosse sprovvisto di ius postulandi, in quanto assistito da avvocato del libero foro anzichè dall’Avvocatura dello Stato, ritenendo inoltre che non fosse applicabile la sanatoria di cui all’art. 182 c.p.c..

Propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’Ufficio; resiste con controricorso il contribuente intimato.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, art. 12 e art. 15, comma 2-sexies; del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, comma 8, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, nonchè del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 4-novies convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58; il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere ritenuto la Commissione Regionale che l’Agente della riscossione non possa essere assistito da un avvocato del libero foro, anche alla luce della norma interpretativa di cui al D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies essendo al contrario legittima la costituzione dell’Agente della riscossione tramite un avvocato del libero foro.

2.Con il secondo motivo si deduce, in subordine, violazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2; e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11 e art. 12, comma 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere l’Ufficio concesso all’Agente della riscossione un termine per regolarizzare il mandato alle liti originariamente conferito all’avvocato del libero foro.

3. Il primo motivo è fondato.

Questa Corte ha infatti ritenuto che, ai fini della rappresentanza e della difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione – salva la facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al Tribunale e al Giudice di pace, si avvale, nei casi previsti dalla convenzione stipulata con l’Avvocatura dello Stato, di quest’ultima; mentre negli altri casi si può avvalere di avvocati del libero foro, senza necessità della delibera prevista dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4; dei quali può, comunque, avvalersi anche nei casi riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, qualora quest’ultima non sia disponibile ad assumere il patrocinio (Cass., Sez. U., 19 novembre 2019, n. 30008).

E’ stato peraltro sottolineato da questa Corte che, in base al par. 3.4.2 della suddetta convenzione (Protocollo di intesa), l’ente sta in giudizio avvalendosi anche di avvocati del libero foro nelle controversie relative a liti innanzi alle Commissioni Tributarie (Cass., Sez. VI, 29 settembre 2020, n. 20646; Cass., Sez. VI, 18 settembre 2020, n. 19448).

E’ stato altresì considerato che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, riguarda la rappresentanza processuale dell’Agente della riscossione, ossia la capacità e la legittimazione a stare in giudizio dell’organo che rappresenta l’ente, laddove la difesa tecnica è disciplinata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, successivo art. 12.

Se, pertanto, la rappresentanza processuale può essere assunta da un delegato a sottoscrivere l’atto difensivo (Cass., Sez. V, 14 ottobre 2015, n. 20628), questa delega può essere conferita anche a un avvocato del libero foro, in considerazione del fatto che l’attribuzione all’agente della riscossione della capacità di stare in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata non esclude la possibilità di avvalersi della difesa tecnica, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12 (Cass., Sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 25625).

La sentenza impugnata, nel ritenere che l’agente della riscossione non possa essere assistito da un avvocato del libero foro, non ha fatto corretto governo dei suindicati principi, per cui ne va disposta la cassazione, con rinvio alla CTR a quo per l’esame del merito ed anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Resta assorbito il secondo motivo.

PQM

Accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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