Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8392 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 08/04/2010), n.8392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.G.C.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 244/48/06, depositata il 5 marzo 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 244/48/06, depositata il 5 marzo 2007, con la quale, in controversia relativa ad atto di contestazione con cui erano state accertate violazioni del D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 16, a carico di I.G.C. per l’anno 1997, l’appello dell’Ufficio, notificato a mezzo posta, è stato dichiarato inammissibile per mancato deposito dell’avviso di ricevimento, Il contribuente non si è costituito.

2. Il ricorso appare inammissibile, poichè entrambi i motivi, con i quali si denuncia, rispettivamente, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in tema di specificità dei motivi di appello, e la violazione dell’art. 2697 c.c., risultano del tutto estranei alla anzidetta ratio decidendi della sentenza impugnata.

3. In conclusione, sì ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio, in quanto inammissibile”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

 

 

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