Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8391 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 680/2016 proposto da:

COMUNE DI ARAGONA, P.I. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO, 41, presso

lo studio dell’avvocato SIMONE GRASSI, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVATORE MAZZA;

– ricorrente –

contro

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

DELLE NAVI, 20, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MIRANDA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DANILE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1292/2015 del TRIBUNALE di AGRIGENTO,

depositata il 07/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 7/10/2015, il Tribunale di Agrigento ha confermato la decisione con la quale il giudice di pace della stessa città, sulla domanda proposta da S.C., ha annullato il provvedimento con il quale il Comune di Aragona aveva determinato, a forfait, il regime tariffario relativo all’approvvigionamento idrico dell’utenza, condannando l’amministrazione comunale alla restituzione, in favore del S., delle somme da quest’ultimo corrisposte sulla base del regime tariffario illegittimo;

che, avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Aragona sulla base di due motivi d’impugnazione;

che S.C. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il Comune ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1339 c.c., nonchè degli artt. 33, 34 e 36 del regolamento per la concessione dell’acqua potabile del Comune di Aragona approvato con Delib. Consiliare 18 giugno 2003, n. 18, per avere il tribunale erroneamente attestato l’impossibilità di far luogo, nella fattispecie in esame, all’applicazione dell’art. 1339 c.c., con la conseguente applicazione del regime tariffario individuato dall’amministrazione ricorrente;

che il motivo è manifestamente infondato (quando non inammissibile);

che la questione posta con il motivo in esame ha trovato soluzione nella sentenza n. 5209 del 17/03/2015 (Rv. 634698) della Terza Sezione di questa Corte, secondo cui, in tema di somministrazione di acqua potabile da parte del Comune, l’addebito all’utente, non già in base al consumo effettivo, ma secondo il criterio del “minimo garantito”, non può basarsi su di una previsione programmatica contenuta nel regolamento comunale con cui venga ammessa l’eterodeterminazione delle tariffe di utenza da parte dell’ente comunale, ma, al contrario, richiede una specifica Delib. Comunale che ne fissi i parametri dell’an e del quantum, imprescindibili al fine di consentirne l’inserimento automatico ex art. 1339 c.c., nel contratto di fornitura;

che tale principio si attaglia alla fattispecie in esame, secondo i termini correttamente evidenziati nelle sentenze di merito;

che il collegio intende dare continuità a detto principio e nessun diverso argomento è stato offerto dagli scritti depositati dal Comune, ricorrente, onde il motivo dev’essere rigettato;

che, in relazione al dedotto contrasto di quanto attestato nella sentenza impugnata con quanto viceversa rilevabile per tabulas dalla produzione documentale del ricorrente, quest’ultimo risulta aver inammissibilmente denunciato un preteso vizio revocatorio, non valutabile in questa sede;

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2033 c.c., per avere il tribunale erroneamente ritenuto privo di giustificazione il pagamento delle somme oggetto di lite, da parte del S., non avendo quest’ultimo mai contestato, nè l’esistenza del contratto, nè la sua validità o efficacia, limitandosi unicamente a denunciare l’erroneità della fatturazione operata dall’amministrazione ricorrente;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, al riguardo, osserva il collegio come la ragione individuata dal giudice a quo a fondamento del ritenuto carattere indebito del pagamento del S., sia stata correttamente identificata nella mancata prova della prestazione, da parte del Comune, della somministrazione di acqua cui il pagamento dell’odierno intimato avrebbe dovuto far fronte;

che la motivazione del giudice a quo deve ritenersi corretta sul piano giuridico e integralmente fedele alle risultanze di causa, sì da evidenziare con immediatezza l’integrale infondatezza delle ragioni di critica argomentate con il motivo in esame dall’amministrazione ricorrente;

che all’attestazione della manifesta infondatezza del ricorso segue il relativo rigetto e la condanna del Comune di Aragona al rimborso, in favore di controparte, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il Comune ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.400,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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