Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8391 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 29/04/2020), n.8391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13192-2018 proposto da:

S.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO

184, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DISCEPOLO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del legale rappresentante Dott.

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 17/A, presso

lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1216/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 10/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GILDA MARTIRE per delega orale;

Fatto

RILEVATO

che:

S.B. agì nei confronti della Allianz s.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S., per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni subite per essere stato investito da un veicolo rimasto non identificato;

il Tribunale di Ancona riconobbe all’attore il risarcimento del danno non patrimoniale per invalidità temporanea e per invalidità permanente, liquidando, per quest’ultima, la somma di Euro 56.804,00 in relazione sia al danno biologico che a quello morale; riconobbe altresì il rimborso delle spese mediche, mentre negò il risarcimento in relazione al lucro cessante per perdita di premi di produzione e di altre occasioni di guadagno in relazione alla mancata conclusione di contratti nell’ambito di fiere svolgentesi all’estero; escluse, inoltre, che le lesioni avessero influito sulla capacità lavorativa specifica, rilevando che l’attore era divenuto, in epoca successiva al sinistro, amministratore delegato della società di cui in precedenza ricopriva l’incarico di responsabile commerciale;

pronunciando sul gravame dello S., la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado, escludendo che spettassero all’appellante ulteriori importi a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale e, altresì, che ricorresse una riduzione della capacità lavorativa specifica;

ha proposto ricorso per cassazione lo S., affidandosi a tre motivi; ha resistito, con controricorso la Allianz s.p.a. (già RAS Assicurazioni);

entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1123 (rectius: 1223), 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., nonchè del D.P.R. n. 378 del 2009, del D.P.R. n. 181 del 2009 e dell’art. 1 del Trattato di Lisbona: deduce lo S. che “la Corte territoriale ha erroneamente escluso che nel caso di specie si possa operare una personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, nella specie del danno morale, sulla base dell’assunto, anch’esso erroneo, per cui non si sarebbe trattato di una lesione tale da violare i diritti fondamentali della persona umana”; più specificamente, lamenta che la Corte di Appello “si è limitata alla considerazione delle sole conseguenze lesive espressive degli aspetti dinamico-relazionali del danno biologico accertato, trascurando del tutto gli aspetti e la dimensione soggettiva della sofferenza ad esso conseguente”;

il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto non illustra adeguatamente come fosse stata formulata la richiesta di risarcimento del danno morale, al fine di connotare profili di pregiudizio diversi da quelli correlati al danno biologico;

se, infatti, è ormai pacifico (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 23469/2018 e Cass. n. 4878/2019) che al danno morale possa riconoscersi autonoma consistenza laddove esprima profili di pregiudizio (il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione) non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, deve tuttavia ritenersi che, al fine di prospettare correttamente un’erronea pretermissione di tali profili, sia necessario che il ricorrente deduca di avere specificamente lamentato pregiudizi soggettivi non aventi diretta base organica e tali da comportare la necessità di una liquidazione ulteriore rispetto a quella risultante dall’applicazione delle c.d. tabelle milanesi;

tale esigenza di specifica connotazione del danno morale (che, nel caso in esame, si imponeva ancor più per il fatto che la sentenza pare ricondurre il danno morale a profili dinamico-relazionali qualificati come di danno esistenziale) non risulta soddisfatta dall’illustrazione del motivo, che va pertanto dichiarato inammissibile;

il secondo motivo (“violazione e falsa applicazione degli artt. 113,1226,2043,2056 e 2059 c.c.”) lamenta che la Corte di merito “ha mancato di considerare tutte le circostanze di fatto, adeguatamene comprovate, suscettibili di rivestire una significativa incidenza sul fare areddittuale giuridicamente rilevante del danneggiato (…) limitandosi a liquidare gli importi riconosciuti a titolo di danno biologico senza provvedere ad un aumento percentuale atto ad esaurire in modo completo ed integrale il ristoro della sfera giuridica del ricorrente danneggiato”;

il motivo è inammissibile: premesso che la Corte di Appello ha correttamente ritenuto che nella liquidazione del danno biologico (effettuata secondo le tabelle milanesi) siano stati considerati anche gli aspetti dinamico-relazionali compromessi dalle lesioni, la censura appare diretta a conseguire una personalizzazione del danno (in tal senso dovendosi intendere la richiesta di un aumento percentuale) senza tuttavia prospettare – come necessario – la ricorrenza di “conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali, peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit”” (Cass. n. 23469/2018; cfr. anche Cass. n. 10912/2018 e Cass. n. 14746/2019);

col terzo motivo (che deduce la violazione degli artt. 2043,2056,2697 e 1226 c.c. e dell’art. 92 c.p.c.), il ricorrente si duole del mancato riconoscimento del danno conseguente alla riduzione della capacità lavorativa specifica e censura la Corte di merito per essersi limitata a considerare la progressione professionale dello S. (da responsabile commerciale ad amministratore delegato) e per avere onerato l’attore della prova del lucro cessante;

il motivo è inammissibile in quanto, benchè deducente la violazione di norme di diritto, mira – nella sostanza – a contestare l’apprezzamento di merito attraverso cui la Corte di Appello è pervenuta ad escludere la sussistenza ch decrementi reddituali e – per tale via e in coerenza con le risultanze della c.t.u. medico legale – a non ritenere integrata la riduzione della capacità lavorativa specifica dedotta dallo S., in tal modo sollecitando alla Corte di legittimità una non consentita nuova lettura di merito;

le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 4.000,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi ed oltre al rimborso delle spese forfettarie e degli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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