Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8391 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 25/03/2021), n.8391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28409-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

PRENATAL RETAIL GROUP SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI,

13, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO VETERE, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA GEMMA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 741/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI SARDEGNA SEZ. DISTACCATA di SASSARI, depositata il

31/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La società contribuente Cartaria SA.PI s.r.l. ha impugnato un avviso di recupero di un credito di imposta per investimenti effettuati nelle aree svantaggiate, L. 23 dicembre 2000, n. 388, ex art. 8 del quale la contribuente aveva usufruito nell’anno di imposta 2001.

L’Ufficio ha contestato lo spostamento dei beni, il cui acquisto era stato oggetto del beneficio, dall’area della struttura produttiva originaria ad altra zona.

La società contribuente ha dedotto di aver aderito alla definizione automatica di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 ed ha contestato nel merito i presupposti dell’avviso di recupero. La Commissione tributaria provinciale di Sassari ha accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Sardegna-sezione staccata di Sassari, con la sentenza n. 741/08/2018, depositata in data 31 agosto 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

Ha argomentato il giudice di secondo grado, con duplice ratio decidendi, che la definizione automatica comporta, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9, la definitività della liquidazione delle imposte, anche in relazione al diritto alle deduzioni indicate dal contribuente, con la conseguente preclusione di ogni accertamento tributario, ai termini del successivo comma 10 dello stesso articolo. Nel merito, poi, la CTR ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittima la delocalizzazione di un ramo aziendale dall’originario insediamento produttivo posto nel Comune di Sassari a quello collocato nel Comune limitrofo di Sorso, in seguito alla ristrutturazione aziendale avviata nel corso dell’esercizio 2004. Propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’Ufficio; resiste con controricorso la società contribuente, ora Prenatal retail Group s.p.a., già Holding dei Giochi s.p.a., incorporante la predetta Cartaria SA.PI s.r.l..

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, commi 9 e 10, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto, con la prima ratio decidendi, che all’amministrazione finanziaria fosse precluso il recupero del credito, per effetto dell’adesione della società contribuente alla definizione automatica. Assume l’Ufficio ricorrente che le somme chieste a rimborso restano sempre soggette al potere accertativo, ed al conseguente recupero, dell’Ufficio, anche in caso di “condono tombale”, il quale preclude esclusivamente l’accertamento delle maggiori imposte dovute.

2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8, comma 7, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto, con la seconda ratio decidendi, che lo spostamento dei beni, conseguente all’eventuale riorganizzazione aziendale della contribuente, non distoglierebbe i beni di cui al regime agevolato, non equivalendo alla loro destinazione ad altra struttura produttiva.

Assume l’Ufficio ricorrente che la norma in oggetto, avente carattere antielusivo, esclude che possa conservarsi l’agevolazione per l’acquisto di quei beni che vengano destinati a strutture produttive diverse da quelle originarie site nelle aree aventi diritto al beneficio. La delocalizzazione dei beni preclude quindi al contribuente di avvalersi dell’agevolazione, salvo che i beni non vengano spostati all’interno della medesima area depressa e beneficiata dall’agevolazione. Osserva, inoltre il ricorrente che la ristrutturazione sarebbe stata avviata in epoca successiva rispetto alla annualità in contestazione, per cui non potrebbe comunque rilevare nel caso di specie.

3.11 primo motivo è fondato.

La norma in oggetto (L. n. 289 del 2002, art. 8, comma 1) consente ai soggetti titolari di reddito di impresa che abbiano effettuato nuovi investimenti nelle aree territoriali “depresse” (aree destinatarie di aiuti a finalità regionale in deroga alla disciplina degli aiuti di Stato) di fruire, per “nuovi investimenti” (comma 1), quali le “acquisizioni di beni strumentali nuovi” (comma 2), di un credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione (comma 6).

Secondo questa Corte (cfr. Cass., Sez. U., 6 luglio 2017, n. 16692, in tema di credito di imposta di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 7), l’Erario può accertare anche la fondatezza o meno dei crediti d’imposta, derivanti da agevolazione, esposti nella dichiarazione dal contribuente che abbia aderito al condono tombale, in quanto quest’ultimo – avendo come scopo il recupero di risorse finanziarie e la riduzione del contenzioso e non già l’accertamento dell’imponibile – elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’Ufficio (Cass., Sez. V, 19 settembre 2019, n. 23347; Cass., Sez. V, 17 gennaio 2019, n. 1135; Cass., Sez. V, 13 dicembre 2018, n. 32257; Cass., Sez. V, 3 agosto 2016, n. 16157).

La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la definizione automatica di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 precluda il recupero del credito di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8 non ha fatto buon governo dei suddetti principi.

4. Anche il secondo motivo è fondato.

Con disposizione antielusiva, della L. n. 388 del 2000, art. 8, il comma 7 prevede che ove i beni oggetto dell’agevolazione vengano “destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti”. Ha affermato questa Corte che la ratio della norma in oggetto risiede nella promozione di nuovi investimenti produttivi in aree territoriali svantaggiate, in funzione dell’incremento della produttività recato a tali aree (Cass., Sez. V, 11 ottobre 2017, n. 23802), il che impone che i beni oggetto di agevolazione debbano essere utilizzati all’interno della struttura produttiva operante nell’area svantaggiata (Cass., Sez. V, 30 giugno 2016, n. 13422), attesa la finalità perseguita di evitare l’immissione temporanea dei beni nell’impresa al solo fine di fruire dell’agevolazione (Cass., Sez. V, 26 settembre 2014, n. 20411).

Ove, peraltro, i beni vengano poi delocalizzati, in quanto destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno diritto al beneficio, il contribuente può continuare ad usufruire del relativo beneficio, purchè le aree di dislocamento, ancorchè ricomprese nel territorio di un Comune diverso da quello originariamente indicato, rientrino nell’area svantaggiata (Cass., Sez. V; 17 dicembre 2019, n. 33532; Cass., Sez. V, 18 settembre 2019, n. 23218; Cass., 22 luglio 2016, n. 15193) e, precisamente, “nella medesima area svantaggiata (identificata a livello regionale)” (Cass., Sez. V, 29 luglio 2015, n. 16004).

La norma non prevede, invece, che l’agevolazione permanga necessariamente solo perchè la delocalizzazione sia imposta, o comunque derivata, da un processo di ristrutturazione aziendale (nella specie, peraltro, successiva di tre anni rispetto all’annualità in contestazione).

La CTR non ha fatto, pertanto, corretto utilizzo di tali principi.

5.11 ricorso va pertanto accolto e va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Sardegna, in diversa composizione, per i necessari accertamenti in fatto, compreso l’accertamento se il luogo in cui i beni sono stati delocalizzati rientri nell’originaria area svantaggiata, nonchè per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sardegna-sezione staccata di Sassari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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