Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8391 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. I, 12/04/2011, (ud. 19/10/2010, dep. 12/04/2011), n.8391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d’ufficio dal

Tribunale per i Minorenni di Roma, con ordinanza in data 3 marzo

2009, nella causa relativa al ricorso proposto da:

D.C.M.;

nei confronti di:

C.P.;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla ha

osservato;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 ottobre 2010 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

LA CORTE:

Fatto

FATTO E DIRITTO

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c, la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero: IL CONSIGLIERE RELATORE;

letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. il Tribunale di Roma, con sentenza del 14 marzo 2008 ha dichiarato la propria incompetenza per materia a conoscere del ricorso con il quale D.C.M. ha chiesto nei confronti di C. P. la determinazione del contributo di mantenimento della loro figlia, la restituzione delle somme corrisposte per il mantenimento di detta figlia e l’assegnazione della casa familiare, indicando quale giudice competente il Tribunale per i Minorenni di Roma;

1.1. il Tribunale per i Minorenni di Roma, con ordinanza del 3 marzo 2009, ha ravvisato, con riferimento a dette domande, la propria incompetenza e la competenza per materia del Tribunale di Roma ed ha richiesto d’ufficio alla Corte di Cassazione regolamento di competenza in ordine al conflitto negativo insorto tra i due tribunali;

OSSERVA:

2. il regolamento di competenza sollevato d’ufficio dal Tribunale per i Minorenni di Roma sembra possa risolversi con l’affermazione della competenza del giudice ordinario e quindi del Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 148 c.c. e dell’art. 38 disp. att. c.c., giacchè la controversia riguarda unicamente diritti di natura patrimoniale e, in assenza di una contestualità con la domanda di affidamento, non si verifica alcuna attrazione in capo al giudice specializzato per i minorenni (Cass. 2007/8362; 2007/19406; 2008/21755);

3. si ritiene pertanto che il regolamento di competenza proposto d’ufficio, da trattarsi in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., possa essere deciso alla stregua delle considerazioni che precedono, qualora condivise dal collegio”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni del P.M. o memorie di parte e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione; ritenuto che, alla stregua delle suddette argomentazioni, va dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Roma, con conseguente cassazione della sentenza dello stesso Tribunale in data 14 marzo 2008.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul regolamento di competenza d’ufficio, dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Roma e annulla la sentenza dello stesso Tribunale in data 14 marzo 2008.

In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, le generalità e gli altri dati identificativi di D.C.M. e di C.P..

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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