Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8391 del 08/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 08/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 08/04/2010), n.8391
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.D.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna n. 158/18/06, depositata il 25 maggio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 158/18/06, depositata il 25 maggio 2007 e notificata il 13 giugno 2007, con la quale è stato riconosciuto il diritto di D. D., agente di commercio, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1999/2003.
Il contribuente non si è costituito.
2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia l’omessa pronuncia del giudice d’appello sull’eccezione di decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per i versamenti effettuati nel 1999, per tardività della relativa istanza del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, appare manifestamente fondato, risultando dall’esame del ricorso in appello dell’Ufficio (depositato insieme col ricorso per cassazione) che effettivamente l’appellante aveva sollevato la detta eccezione. Resta assorbito il secondo motivo, che attiene alla fondatezza nel merito dell’eccezione.
3. Il terzo motivo, con il quale si denuncia violazione degli arti.
1742 e 2195 c.c., e della disciplina istitutiva dell’IRAP, sostenendo la tesi che il requisito dell’autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell’attività svolta dall’agente di commercio, riconducibile alla previsione dell’art. 2195 c.c. e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51 (T.U.I.R.), con conseguente assoggettamento di diritto all’IRAP, appare invece manifestamente infondato, in quanto la sentenza è conforme al principio recentemente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’ attività di agente di commercio di cui alla L. L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’IRAP soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, e il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass., Sez. un., n. 12108 del 2009);
la sentenza contiene l’accertamento del difetto di tale requisito, non oggetto di censura.
4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo, e manifesta infondatezza del terzo”;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il primo motivo, dichiarato assorbito il secondo e rigettato il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, la quale procederà a nuovo esame della controversia (limitatamente alla verifica della fondatezza dell’eccezione dell’Ufficio di decadenza parziale del contribuente dal diritto al rimborso), oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e rigetta il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010