Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8390 del 31/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16965/2015 proposto da:

C.G., C.C., C.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE B. BUOZZI 99, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO D’ALESSIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARIO FIACCAVENTO;

– ricorrenti –

contro

CA.LU., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACQUIDOTTO 96,

presso lo studio dell’avvocato SIMONA PANDOLFINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI RAIMONDO;

– controricorrente –

e contro

P.C.R. (quale erede di N.G.);

– intimato –

avverso la sentenza n. 642/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 24/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 20/2/2014, la Corte d’appello di Catania ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato C.G., C.C. e C.A. alla restituzione, in favore di N.G. e, per la stessa (ai sensi dell’art. 111 c.p.c.), di Ca.Lu., di un immobile detenuto dalle controparti a titolo di comodato senza determinazione di durata;

che, avverso la sentenza d’appello, hanno proposto ricorso per cassazione C.G., C.C. e C.A. sulla base di quattro motivi d’impugnazione;

che Ca.Lu. resiste con controricorso con il quale ha chiesto la dichiarazione d’inammissibilità o, in ogni caso, il rigetto del ricorso;

che P.C.R., quale erede di N.G., non ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti e Ca.Lu. hanno presentato memoria;

considerato che l’odierno ricorso deve ritenersi inammissibile, siccome privo del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;

che detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l’acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. U., Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01);

che, sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata;

che l’assoluta mancanza di detti elementi nel corpo dell’odierno ricorso ne impone la dichiarazione di inammissibilità;

che alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

che la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta in questa sede dal Ca. deve ritenersi non invocabile, ratione temporis, in relazione alla previsione del comma 3, là dove, con riguardo all’eventuale riferimento al comma 1, non risultano adeguatamente allegati e comprovati i relativi presupposti sostanziali.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.900,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA