Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 839 del 16/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/01/2017, (ud. 05/10/2016, dep.16/01/2017),  n. 839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13556-2015 proposto da:

L.M.F., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’Avvocato Isabella Casales Mangano;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Catania depositato il 1

dicembre 2014;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5

ottobre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso depositato il 22 aprile 2014 presso la Corte d’appello di Catania, L.M.F. chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al pagamento dell’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001 in relazione alla irragionevole durata di un giudizio, parimenti di equa riparazione, svoltosi dinnanzi alla Corte d’appello di Caltanissetta: giudizio iniziato con ricorso depositato il 15 settembre 2010 e definito con decreto del 21 marzo 2013;

che il consigliere designato accoglieva la domanda, ritenendo verificata una durata irragionevole del procedimento di un anno, sei mesi e sette giorni e liquidando un indennizzo di Euro 1.00,00;

che avverso questo decreto il Ministero della giustizia proponeva opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter;

che la Corte d’appello di Catania, in composizione collegiale, accoglieva l’opposizione ritenendo che il consigliere designato avesse omesso di considerare che la durata del giudizio presupposto era stata determinata dalla esigenza di attendere la definizione di una questione di legittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter sollevata dalla Corte d’appello di Caltanissetta in analogo giudizio; circostanza, questa, che, incidendo sulla complessità del procedimento avrebbe, dovuto indurre la Corte d’appello a rigettare la domanda, atteso che, detratto dalla durata il periodo di un anno e dieci giorni per la durata del giudizio di costituzionalità, nonchè un anno di durata ragionevole, la durata residua era inferiore a sei mesi e quindi non indennizzabile;

che per la cassazione di questo decreto il ricorrente ha proposto ricorso affidato a due motivi;

che l’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Considerato che con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU, della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4, dell’art. 50 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte d’appello omesso di considerare che il giudizio presupposto era iniziato con ricorso depositato il 19 gennaio 2010 presso la Corte d’appello di Palermo, che si era poi dichiarata incompetente, con conseguente riassunzione del giudizio stesso dinnanzi alla Corte d’appello di Catania, indicata come territorialmente competente;

che con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU, della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4 nonchè omesso esame di un fatto decisivo, dolendosi che la Corte d’appello abbia detratto il periodo occorso per la decisione dell’incidente di costituzionalità sollevato in altro giudizio, senza considerare che tale esigenza incide sulla complessità del giudizio; senza dire che, nella specie, la questione di legittimità costituzionale non era necessaria ai fini della decisione perchè riguardava una questione meramente processuale, sicchè la lungaggine era da imputare interamente alla Corte d’appello;

che, in ogni caso, osserva il ricorrente, la prima udienza di discussione era stata fissata dalla Corte di Catania dopo sedici mesi dalla riassunzione (15 settembre 2010), mentre la questione di legittimità costituzionale era stata sollevata in altro giudizio sette mesi dopo il deposito del ricorso in riassunzione; e la sentenza della Corte costituzionale era stata depositata il 15 maggio 2012, e cioè a distanza di quattro mesi dalla data della prima udienza (12 gennaio 2012), che era però stata rinviata di oltre un anno (18 febbraio 2013), sicchè la questione di costituzionalità aveva inciso sul giudizio presupposto per non più di quattro mesi;

che il primo motivo di ricorso è fondato, atteso che la Corte d’appello di Catania ha errato nel non ritenere computabile il periodo del giudizio presupposto svoltosi dinnanzi alla Corte d’appello di Palermo dal 19 gennaio 2010 alla dichiarazione di incompetenza, e nel non considerare che la durata complessiva dello stesso era stata di tre anni e due mesi, e non di due anni, sei mesi e sette giorni, come affermato nel decreto impugnato, con successiva detrazione da tale durata di un anno di durata ragionevole e un anno e dieci giorni per la pendenza della questione di legittimità costituzionale sollevata in altro giudizio, ma ritenuta rilevante anche in quello oggetto di esame;

che anche il secondo motivo di ricorso è fondato, atteso che ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quater, è scomputabile dalla durata del giudizio presupposto il lasso di tempo per il quale il giudizio stesso è rimasto sospeso per essere stata sollevata questione di legittimità costituzionale;

che tale previsione non appare estensibile, puramente e semplicemente, ai casi in cui il giudizio presupposto, come nel caso di specie, sia interessato da una questione di legittimità costituzionale sollevata in altro giudizio, ove non ne venga disposta la sospensione; che, d’altra parte, la domanda di equa riparazione oggetto del giudizio presupposto era stata introdotta nel gennaio 2010, nel mentre la questione di legittimità costituzionale, come evidenziato nello stesso decreto impugnato, era stata sollevata in altro giudizio con ordinanza del 20 aprile 2011 ed era stata decisa con pronuncia della Corte costituzionale del 10 maggio 2012;

che, peraltro, come correttamente messo in luce dal ricorrente, a seguito della riassunzione effettuata presso la Corte d’appello di Catania con ricorso depositato il 15 settembre 2010, l’udienza di trattazione era stata fissata per il 12 gennaio 2012, sicchè risulta del tutto erroneo il decreto impugnato nella parte in cui ha detratto dalla durata ragionevole il lasso di tempo occorso per la decisione della questione di legittimità costituzionale sollevata in altro giudizio, definita con sentenza depositata il 10 maggio 2012, e quindi a distanza di soli quattro mesi dalla prima udienza (12 gennaio 2012), all’esito della quale la causa è stata rinviata all’udienza del 18 febbraio 2013;

che, in conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di cassazione, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2017

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