Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8389 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 1491 del ruolo generale dell’anno 2016

proposto da:

C.A.R. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Sebastiano De Feudis

(C.F.: non indicato);

– ricorrente –

nei confronti di:

D.C.V. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al controricorso, dall’avvocato Angelo Mascolo

(C.F.: MSCNGL47CO2L328P);

– controricorrente –

nonchè

V.N. (C.F.: non indicato);

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bari n.

988/2015 pubblicata in data 26 giugno 2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio in

data 9 febbraio 2016 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.C.V. procedette al pignoramento di un credito vantato dal suo debitore V.N. nei confronti del terzo C.A.R.. All’esito del successivo giudizio instaurato ai sensi dell’art. 548 c.p.c., nella contumacia di entrambi i convenuti, il Tribunale di Trani accertò l’obbligo della C., che condannò a pagare l’importo di Euro 95.816,71 direttamente in favore del creditore procedente. La Corte di Appello di Bari, in parziale riforma di tale decisione (che ha confermato per il resto), ha limitato l’accertamento dell’obbligo della C. all’importo di Euro 80.244,25 (in tal senso correggendo un errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado), ad ha escluso la diretta condanna di quest’ultima al pagamento in favore del D.C..

Ricorre la C., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso D.C.V..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato. Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere dichiarato inammissibile.

Sia la ricorrente che il controricorrente hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

La ricorrente si duole del fatto che non sarebbe stata accolta la sua istanza (formulata nella comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado, secondo quanto afferma nella parte narrativa del ricorso), di acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva.

In tale fascicolo, sembra comprendersi, si troverebbe a suo dire la prova dell’avvenuta estinzione del proprio debito in epoca anteriore al pignoramento.

In realtà dalla sentenza impugnata emerge esclusivamente che la C. avrebbe formulato, dopo che la causa era stata già una prima volta assegnata in decisione, una istanza di “rimessione della causa sul ruolo al fine di produrre un atto di transazione, peraltro neppure indicato nei suoi estremi, intercorso tra la C. ed il V.”. E tale istanza è stata rigettata dalla corte di appello, che ha ritenuto la eventuale produzione dall’atto di transazione tardiva, non potendosi ritenere il documento indispensabile ai fini della decisione, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., ed essendo comunque l’istanza (di rimessione della causa sul ruolo) non giustificata, avendo avuto la parte la possibilità di produrre tempestivamente il documento – senza necessità di rimettere la causa in istruttoria – se effettivamente esso fosse stato formato in data anteriore al pignoramento, come necessario per la sua eventuale rilevanza ai fini della decisione.

La censura sviluppata nel ricorso fa invece riferimento ad una generica richiesta di acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva (e non ad un atto di transazione) e non contiene alcuno specifico richiamo all’effettivo contenuto dell’atto processuale con il quale sarebbe stata avanzata la relativa istanza, onde non è possibile per la Corte verificare l’effettivo oggetto di essa.

La ricorrente neanche chiarisce specificamente quale documento contenuto nel fascicolo della procedura esecutiva dovrebbe effettivamente costituire il sostegno documentale della propria tesi (cioè non indica neanche, in definitiva, quale sarebbe la prova documentale dell’avvenuta estinzione del proprio obbligo in data certa anteriore al pignoramento).

E’ del resto pacifico che essa nel corso del processo esecutivo non si costituì, e neanche comparve personalmente a rendere la dichiarazione, limitandosi ad inviare una lettera raccomandata al creditore (che, secondo la sua stessa prospettazione, non la avrebbe neanche esibita al giudice dell’esecuzione).

Ed è appena il caso di rilevare che in una situazione del genere, in cui la parte non solo non ha prodotto ma neanche indica chiaramente il documento che avrebbe inteso produrre per la prima volta in grado di appello, non può assumere alcun rilevo l’astratta questione di diritto discussa nel ricorso, dei limiti di applicabilità della disposizione di cui all’art. 345 c.p.c., relativa alle eccezioni al divieto di nuove produzioni documentali in secondo grado, che presuppone ovviamente che sia quanto meno chiaramente specificato l’oggetto di tale produzione e non può certo riferirsi genericamente alla “potenziale indispensabilità” dell’intero fascicolo della procedura esecutiva, in un giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Le suddette spese vanno distratte in favore del procuratore di parte controricorrente, avvocato Angelo Mascolo, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo (nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2).

Risultando la ricorrente ammessa al beneficio del gratuito patrocinio (come da comunicazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari del 23 dicembre 2015 n. prot. 20978, in atti), non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Angelo Mascolo.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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