Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8389 del 12/04/2011

Cassazione civile sez. II, 12/04/2011, (ud. 22/03/2011, dep. 12/04/2011), n.8389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CITTA’ DEL MARE SRL C.F. (OMISSIS) in persona dell’Amministratore

unico e legale rappresentante pro tempore, SOFICOOP SRL IN

LIQUIDAZIONE C.F. (OMISSIS) in persona del liquidatore e del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA BARBERINI 3, presso lo studio dell’avvocato PARLATO GUIDO, che li

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

B.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA T. MONTICELLI, presso lo studio dell’avvocato SESTITO SALVATORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALIPERTI VINCENZO FIGRAVANTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 851/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2011 dal Presidente Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;

udito l’Avvocato GUIDO PARLATO difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato VINCENZO ALIPERTI difensore del resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per accoglimento del primo motivo

del ricorso, assorbito il resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 20 ottobre 1994 B.M. conveniva davanti al Tribunale di Napoli la Soficoop s.r.l., chiedendo che venisse emessa in suo favore la sentenza ex art. 2932 cod. civ. in ordine ad un contratto preliminare con il quale la società convenuta gli aveva promesso in vendita un appartamento in Somma Vesuviana realizzato secondo la normativa in tema di edilizia economica e popolare.

La Soficoop s.r.l., costituitasi, contestava il fondamento della domanda e in via riconvenzionale chiedeva la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dell’attore, con condanna dello stesso al pagamento della penale e degli altri danni.

Con sentenza in data 27 marzo 2002 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda principale.

Contro tale decisione la Soficoop s.r.l. proponeva appello principale, mentre B.M. proponeva appello incidentale.

Con sentenza in data 4 aprile 2006 la Corte di appello di Napoli dichiarava la nullità del procedimento di primo grado e della sentenza impugnata per difetto di integrità del contraddittorio, in base alla seguente motivazione:

Osserva la Corte che il contratto preliminare di vendita oggetto di causa in favore del B. venne dichiarato stipulato dalla SOFICOOP in attuazione della Convenzione intercorsa in data 12.1.2.1979 ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 35, con il Comune di Somma Vesuviana.

E pertanto proprio con riferimento alle posizioni soggettive inerenti alla Convenzione stessa il B. in primo grado ha richiesto un espresso accertamento riguardo alla titolarità del diritto di proprietà dell’aree occupate dall’edificio in cui è sito l’appartamento promessogli in vendita e del quale veniva chiesto il trasferimento ex art. 2932 c.c. e ancora oggi, sia pure in via subordinata, viene chiesto dalla SOFICOOP siffatto trasferimento. Si osserva, in merito che è nato che una pronuncia di trasferimento ai sensi dell’art. 2932 c.c. è ammissibile e comunque produce effetti traslativi solo se il bene oggetto del contratto preliminare di vendita appartenga al promittente venditore ovvero costui possa determinare gli effetti stessi. E la concreta configurabilità nel caso di specie di tale questione ancora oggi dibattuta tra le parti emerge dal conflitto esistente in ordine al diritto di proprietà dell’area in questione tra gli originari proprietari, l’ente pubblico espropriante e la SOFICOOP, delegata alla espropriazione e cessionaria per patto espresso del diritto di proprietà ad aedificandum solo all’esito dell’espletamento del procedimento ablativo e della convenuta trascrizione (cfr. artt. 2 e 8 della Convenzione dianzi indicata).

Orbene la decisione della clausola pregiudiziale in ordine al cennato conflitto postula con tutta evidenza la necessaria partecipazione al giudizio di tutte le parti interessate e ciò perchè occorre accertare nei confronti delle parti stesse se si siano prodotte o meno, gli effetti dell’espropriazione, o, comunque, della definitiva ed irreversibile trasformazione del suolo, ed, altresì, se si siano verificate, e meno, a vantaggio della SOFICOOP, gli effetti traslativi previsti dalla ripetuta Convenzione stipulata con il Comune di Somma Vesuviana. L’accertamento stesso inerisce, dunque, ad una situazione giuridica unitaria ed inscindibile e può, pertanto, conseguire un risultato utile agli effetti reali nonchè agli effetti della pronuncia ex art. 2932 c.c., eventualmente solo se la decisione venga pronunciata in contraddittorio di tutti i soggetti destinati ad essere avvantaggiati o pregiudicati dalla decisione in ordine al conflitto dei rispettivi titoli di proprietà emergenti in atti.

Atteso che il giudizio di primo grado ha visto la partecipazione solo della SOIFICOOP e del B. e non del Comune di Somma Vesuviana, stante il difetto di integrazione del contraddittorio, tra l’altro, rilevabile di ufficio, non può che dichiararsi la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con due motivi, Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione, con due motivi, la SO.FI Coop. s.r.l. e la Città del Mare s.r.l., alla quale la prima ha venduto l’appartamento oggetto del giudizio con atto in data 13 febbraio 2006. B.M. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le ricorrenti deducono che la domanda di accertamento della proprietà non era stata proposta, la relativa questione avrebbe potuto essere risolta in via incidentale e comunque doveva considerarsi irrilevante, in quanto in base ai principi affermati da questa S.C. in tema di occupazione senza titolo di un fondo privato da parte della P.A., il terreno sul quale era stato realizzato l’appartamento promesso in vendita doveva considerarsi acquisito dal Comune di Somma Vesuviana.

La doglianza è fondata, conformemente a quanto deciso da questa S.C. con sentenza in data 26 luglio 2006 n. 17027 (erroneamente indicata con il numero 10927 nel ricorso), emessa in una controversia analoga, in cui era parte la SO.FI Coop s.r.l. e che ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva escluso che l’accertamento in via incidentale della proprietà del bene in capo al promittente venditore desse luogo da una ipotesi di litisconsorzio necessario, affermando il seguente principio: Al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, vi è litisconsorzio necessario solo allorquando l’azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all’adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti; pertanto non ricorre litisconsorzio necessario allorchè il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest’ultimo ma restano limitati alle parti in causa.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, con il quale si censura la sentenza impugnata per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell’attrice, domanda in relazione alla quale non era prospettabile la partecipazione al giudizio di altri eventuali litisconsorti necessari.

In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011

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