Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8388 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7877/2016 proposto da:

D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI

MARTIRI DI BELFIORE 2, presso la Sig.ra GAETANA EVELINA CAPACCHIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato DONATELLA PAOLILLO, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

N.M., DI.RO., N.F.,

N.I.R., quali eredi di N.N., elettivamente

domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Corte Suprema

di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato TOMMASO PASTORE,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2010/2014 (rep. n. 159/2015) della CORTE

D’APPELLO di BARI, emessa il 10/12/2014 e depositata il 11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza resa pubblica l’11 febbraio 2015, la Corte di appello di Bari rigettava (per quanto rileva in questa sede) l’appello proposto da D.R. avverso la sentenza del Tribunale di Trani che – sulla domanda del medesimo D. di nullità del contratto di locazione intercorso con N.N. – aveva dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti della convenuta C.B. e rigettato la domanda attorea nei confronti del N.;

che per la cassazione di tale sentenza ricorre D.R. sulla base di nove motivi, cui resistono con controricorso N.F., N.M., N.I.R. e Di.Ro., quali eredi di N.N. (come tali già costituitisi nel giudizio di appello con il patrocinio dell’avv. Bartolomeo Ciani, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. M. Rutigliano, in Bari, via Cognetti 15);

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è inammissibile per l’assorbente ragione (che esime il Collegio dall’illustrazione dei relativi motivi) della tardività della sua proposizione rispetto al termine lungo annuale di cui all’art. 327 c.p.c. (nella formulazione, applicabile ratione temporis, antecedente alla novella di cui alla L. n. 69 del 2009), per esser stata la sentenza impugnata in questa sede, pubblicata l’11 febbraio 2015, notificata ai predetti controricorrenti, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., presso il procuratore costituito in grado di appello (nel domicilio eletto sopra indicato), in data 21 marzo 2016 (data di richiesta ed effettuata notificazione a mani proprie dell’avv. Rutigliano) e, dunque, oltre il termine annuale, cui vanno aggiunti i 31 giorni di sospensione feriale di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1, come modificato dal D.L. n. 132 del 2014, convertito, con modificazione, dalla L. n. 162 del 2014, a decorrere dall’anno 2015;

che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento (non valendo il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 74, comma 2, ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all’altra parte, risultata vittoriosa: Cass. n. 10053/2012), in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014;

che il ricorrente, in quanto ammesso in cassazione al patrocinio a spese dello Stato, non è, però, tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass. n. 18523/2014).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore dei controricorrenti, in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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