Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8388 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 29/04/2020), n.8388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18084/2017 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARNO N. 96,

presso lo studio dell’avvocato DAVIDE CICCARONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO DI MARCO;

– ricorrente –

contro

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO

10/B, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CAROLEO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SONIA BRINI;

– controricorrente –

e contro

F.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1489/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato FRANCESCO CAROLEO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, S.F., ha acquistato un Immobile dal fratello F.S.. Quest’ultimo aveva provveduto a tale alienazione dopo la separazione dalla moglie B.D., e dopo essere stato obbligato in quella procedura al versamento di un assegno di mantenimento in favore di quest’ultima.

Il F. si era però reso inadempiente, ed aveva accumulato un debito nei riguardi dell’ex coniuge, prima dell’alienazione del bene.

La D., di conseguenza, ritenendo l’alienazione lesiva del suo diritto di credito al mantenimento, ha citato il terzo acquirente, ossia F., attuale ricorrente, per far dichiarare la simulazione della vendita, in primis, o, in subordine, per ottenerne la revocatoria ex art. 2901 c.c..

Il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la domanda principale di simulazione, stante la prova dell’effettivo pagamento del prezzo; ma ha accolto la domanda di revocatoria ritenendo elusivo l’atto di disposizione.

Questa decisione è stata integralmente confermata in appello.

Il terzo acquirente, ossia F. S., ricorre con un motivo, con cui contesta l’esistenza del danno e della conoscenza della elusività.

V’è costituzione della D., con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La sentenza impugnata osserva che la vendita dell’immobile è successiva al sorgere del credito; deduce la consapevolezza del terzo, circa la elusività della vendita, sia dal rapporto di parentela, che dalla circostanza che i due fratelli fossero in affari, nonchè dalla conoscenza che l’acquirente aveva della separazione e dell’obbligo di mantenimento.

1.1- E’ superabile la questione relativa al mancato deposito, da parte del ricorrente, dell’attestazione di conformità della copia notificata, telematicamente, del ricorso.

Infatti, come ritenuto dalla sezioni unite di questa Corte: “in tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso predisposto in originale digitale e sottoscritto con firma digitale sia notificato in via telematica, ai fini della prova della tempestività della notificazione del ricorso, è onere del controricorrente disconoscere, ai sensi della disciplina di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2, la conformità agli originali dei messaggi di PEC e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata dal ricorrente” (Cass. sez. u. 22348/ 2018).

Il controricorrente non ha espressamente contestato la conformità, che quindi deve ritenersi ammessa.

2.- Nel merito, il ricorrente propone un unico motivo di ricorso, con cui denuncia violazione dell’art. 2901 c.c..

Ritiene che la corte di appello ha disatteso il significato della norma, ritenendo provati sia il danno derivato dalla vendita alle ragioni della creditrice, che la conoscenza da parte del terzo della elusività dell’atto di disposizione.

Secondo il ricorrente invece v’era in atti la prova che parte del corrispettivo era andato alla ex moglie, e non poteva la prova della conoscenza da parte del terzo dedursi dal mero rapporto di parentela.

Il motivo è infondato.

Come è evidente, il ricorrente, sotto la apparente formula della violazione di legge, non attribuisce alla corte di appello una errata interpretazione dell’art. 2901 c.c., quanto piuttosto un uso scorretto delle presunzioni, ed una errata valutazione dei fatti emersi in giudizio.

Da tale punto di vista il motivo è infondato, non tanto o non solo, perchè l’accertamento e la valutazione dei fatti e delle prove sono attività rimesse alla valutazione del giudice di merito, quanto perchè quest’ultimo ha fatto buon uso delle presunzioni.

Intanto, ha ritenuto niente affatto provato che il corrispettivo della vendita sia andato, in parte, alla moglie.

Ha poi fatto corretta applicazione della regola secondo cui, per stabilire se l’atto di disposizione è anteriore o posteriore al credito, occorre fare riferimento al provvedimento giudiziale che attribuisce il diritto al mantenimento, piuttosto che al versamento delle singole somme (Cass. n. 5618/2018).

Cosi che la posteriorità della vendita ha inciso sui presupposti della revocatoria. Altrettanto corretto, sul piano giuridico, è il ricorso alle presunzioni al fine di ricavare la conoscenza della elusività da parte del terzo acquirente, avendo la corte di merito utilizzato indizi, gravi, precisi e concordanti, ed avendoli valutati sia singolarmente che insieme l’un l’altro, ossia: il rapporto di parentela, la conoscenza delle sofferenze economiche del disponente e della sua separazione dalla moglie, la contitolarità di attività economiche dei due fratelli.

Il ricorso va dunque rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 5000,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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