Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8387 del 31/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.31/03/2017), n. 8387
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28138/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
PROMO CENTER SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO, 1, presso lo studio
dell’avvocato DOMENICO DE STEFANO DONZELLI, rappresentata e difesa
dagli avvocati FIORITA IASEVOLI, GENNARO MACRI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9687/48/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata l’11/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza della CTR Campania indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello proposto dall’ufficio contro la sentenza che aveva annullato parzialmente l’avviso di accertamento emesso a carico della società Promo Center srl;
Rilevato che a società intimata si è costituita con controricorso;
Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;
Considerato che il primo motivo, con il quale si deduce il vizio di nullità della sentenza, è manifestamente fondato;
Considerato che l’ipotesi di nullità della sentenza ricorre oltre che in ipotesi di difetto assoluto, da un punto di vista materiale, della stessa anche quando, come qui prospettato dall’Agenzia nel primo motivo, si sia in presenza di una motivazione apparente, ravvisabile quando le ragioni poste a base della decisione siano radicalmente inidonee ad esprimere la ratio decidendi – cfr. Cass. n. 4927/2013; Cass. n. 3794/13; Cass. n. 871/2009; Cass. n. 7672/2003; Cass. n. 2067/1998, Cass. n. 25512/2013;
Considerato che in questa direzione si è ritenuto che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (v., tra le altre, Cass. n. 6762/2006);
Considerato che, pertanto, s sottrae all’obbligo della motivazione, o vi fa fronte in modo del tutto apparente, il giudice di merito che apoditticamente neghi che sia stata data la prova di un fatto (o, evidentemente affermi, al contrario, che tale prova sia stata fornita), omettendo un qualsiasi riferimento sia ai mezzi di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato – v., tra le altre, Cass. n. 987/1980, Cass. n. 871/2009-;
Considerato che, facendo applicazione di tali principi, la sentenza impugnata si inscrive nel paradigma delle sentenze con motivazione apparente;
Considerato che il giudice di appello, invero, ha totalmente tralasciato l’esame delle questioni sollevate nell’atto di appello allegato al ricorso dall’Agenzia delle Entrate, correlate per l’un verso alla motivazione apodittica del giudice di primo grado e, per altro, verso alla dedotta sussistenza di precisi elementi probatori idonei ad asseverare la bontà della richiesta fiscale spiccata nei confronti della società contribuente, essenzialmente correlata alla mancata fatturazione di introiti derivanti da due contratti stipulati dalla contribuente con altre ditte;
Considerato che è, in definitiva, impossibile cogliere le ragioni che hanno indotto la CTR a confermare la sentenza di primo grado, risultando pertanto infondati i rilievi difensivi esposti dalla controricorrente;
Considerato che, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Campania che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 275 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 22 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017