Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8386 del 31/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.31/03/2017), n. 8386
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27964/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
A.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1719/27/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 23/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTR Lombardia indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza impugnata e per quel che ancora qui interessa, ha accolto l’appello di A.P. annullando l’avviso di accertamento emesso a suo carico per l’anno 2008 concernente l’omesso versamento dell’imposta di registro per i maggiori redditi da locazione accertati con riguardo al contratto stipulato con la società Eurohypo;
Rilevato che nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata;
Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;
Considerato che il primo motivo, con il quale si deduce il vizio di nullità della sentenza in relazione all’assenza di motivazione e ali intima illogicità della decisione, è manifestamente fondato;
Considerato che l’ipotesi di nullità della sentenza ricorre in caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – cfr. Cass. S.U. n. 8054/2014, Cass. n. 25512/2013;
Considerato che, nel caso di specie, ricorre l’ipotesi prospettata dall’Agenzia, posto che la motivazione resa dalla CTR non rende in alcun modo comprensibile il ragionamento logico giuridico posto a base della decisione, riconducendo l’illegittimità della pretesa – concernente il mancato versamento dell’imposta di registro SU canoni di locazione – di versamento dell’imposta di registro per gli anni successivi alla risoluzione da parte del contribuente, in tal modo valorizzando una circostanza che invece di confermare il venir meno del vincolo negoziale;
Considerato che il ricorso va pertanto accolto e che la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 275 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 22 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017