Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8386 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 29/04/2020), n.8386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 00001/2018 proposto da:

B.A.I., elettivamente domiciliato in Roma, alla via

Circonvallazione Clodia, n. 80, presso l’avvocato Malara Lorenzo

Maria, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Unipolsai S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliato in Roma, alla via della Mercede, n. 11,

presso l’avvocato Ragno Luigi che lo rappresentai e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 00340/2017 della CORTE d’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 16/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/12/2019 dal Consigliere Dott. Cristiano Valle, osserva.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.A.I. impugna, con unico motivo, la sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 00340 del 16/05/2017, che ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede, di rigetto della domanda di risarcimento danni formulata dall’attore nei confronti della Milano Assicurazioni S.p.a. (ora, ed in seguito, Unipolsai Assicurazioni S.p.a.) ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 141 (d’ora in seguito: codice ass.), quale compagnia assicuratrice per la responsabilità civile del ciclomotore targato (OMISSIS) sul quale egli viaggiava quale terzo trasportato, rimasto coinvolto, il giorno (OMISSIS), in un sinistro con autovettura rimasta non identificata.

Resiste con controricorso, assistito da memoria per l’adunanza camerale, Unipolsai S.p.a..

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte nelle quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Il ricorrente ha fatto pervenire via posta elettronica, all’indirizzo di posta elettronica certificata di altra sezione di questa Corte, un breve scritto nel quale si evidenzia “per ragioni di connessione” la pendenza dinanzi questa Corte di altro procedimento tra il B.A.I. e Unipolsai S.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il messaggio di posta elettronica, fatto pervenire in data mercoledì

04/12/2019 all’indirizzo di posta elettronica “sez1.civile.cassazione.giustiziacert.it”, dall’avvocato Carlo Umberto Rossi, quale difensore, in una con l’avvocato Lorenzo Maria Malara, di B.A.I., relativo alla pendenza di altro procedimento, recante numero di registro generale (N.R.G.) 22751 del 2018, dinanzi la Corte di Cassazione, tra il B.A.I. e la Unipolsai S.p.a. non è suscettibile di condurre ad una positiva valutazione in termini di eventuale riunione tra i due procedimenti, in quanto dallo stesso testo inviato risulta che detto procedimento riguarda altra sentenza, recante n. 00017/2018 della Corte di Appello di Perugia, con la conseguenza che, non essendo spiegata alcun altra ragione di connessione, la sola comunanza di parti non appare ragione adeguata di riunione per le menzionate ragioni (per mera completezza si fa rilevare, peraltro, che l’avvocato Carlo Umberto Rossi, nel presente procedimento, non risulta in alcun modo difensore del B.A.I.).

Il motivo di ricorso proposto in questa sede è unico ed assume violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 141 cod. assicurazioni ed afferma che una interpretazione costituzionalmente orientata impone di ritenere esperibile anche in caso di incidente provocato da veicolo rimasto sconosciuto la tutela offerta dalla norma, cosicchè il B.A.I. è da ritenersi legittimato alla richiesta risarcitoria nei confronti della compagnia assicuratrice del ciclomotore, condotto al momento dell’incidente da R.S. e di proprietà di tal C.R. – il giorno (OMISSIS), con autovettura rimasta non identificata. Il motivo è infondato.

Il ricorso, così come la domanda formulata nei gradi di merito, espone, e la circostanza è stata sostanzialmente accertata quale incontroversa, che il sinistro nel quale venne coinvolto, il giorno (OMISSIS), intorno alle ore 18, il ciclomotore targato (OMISSIS), fu causato esclusivamente dalla vettura antagonista, che, con una manovra repentina, causò l’uscita di strada del ciclomotore, con conseguente caduta del guidatore e del terzo trasportato.

La sentenza in scrutinio, alla pag. 8, fa chiaramente riferimento alla detta eventualità, affermando che qualora uno dei veicoli coinvolti nel sinistro non sia identificato e ad esso sia imputabile in via esclusiva la responsabilità dell’accaduto, come affermato dalla stessa difesa del B.A.I., il terzo trasportato danneggiato dovrà rivolgersi esclusivamente all’impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

L’azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore è data a condizione che sia individuabile una responsabilità concorrente, anche soltanto presunta, del conducente del veicolo sul quale il terzo trasportato viaggiava.

La giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 04147 del 13/02/2019 Rv. 652744-01), alla quale il Collegio intende dare seguito, afferma che: “L’azione conferita dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, al terzo trasportato, nei confronti dell’assicuratore del vettore, postula l’accertamento della corresponsabilità di quest’ultimo, dovendosi riferire la “salvezza del caso fortuito”, di cui all’inciso iniziale della norma, non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto; la relativa presunzione di legge può, tuttavia, essere superata dalla prova, a carico dell’assicuratore del vettore, della totale assenza di responsabilità del proprio assicurato, ovvero dalla dichiarazione, resa ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, comma 3, dall’assicuratore del responsabile civile intervenuto nel processo, a fronte della quale il giudice è tenuto ad estromettere l’originario convenuto, rivolgendosi “ex lege” la domanda risarcitoria dell’attore verso l’assicuratore intervenuto”. La detta pronuncia non è in contrasto con uno specifico precedente (Cass., n. 16477 del 05/07/2017 Rv. 644953-01) in tema: “…alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, la persona trasportata può avvalersi dell’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest’ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato”, avendone piuttosto delineato i margini di operatività.

Più di recente l’orientamento è stato ribadito da altra pronuncia di questa Corte sull’azione diretta di cui all’art. 141 cod. assicurazioni (si veda: Cass. n. 14388 del 27/05/2019) secondo la quale: “Lo scopo della norma, “come è stato detto, è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicuratrice, risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli Coinvolti nel sinistro”.

Sulla base delle risultanze di causa, rimaste, come detto, sostanzialmente incontroverse in punto di esclusivo addebito di responsabilità dell’incidente all’autovettura antagonista del ciclomotore sul quale era trasportato il B.A.I., non può pertanto, ritenersi che a questi competesse l’azione diretta di cui all’art. 141, comma 1, cod. assicurazioni nei confronti della compagnia assicuratrice, Unipolsai S.p.a., per la responsabilità civile del ciclomotore sul quale era trasportato.

Il ricorso è, pertanto, rigettato.

Le spese di lite, di questo grado di giudizio, possono essere compensate, in considerazione della parziale novità della questione trattata, ancora oggetto di differenti opinamenti, come risulta anche dalle conclusioni del P.G., non rinvenendosi precedenti in termini e in considerazione del mutato quadro normativo a seguito dell’intervento in punto di compensazione delle spese di lite della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 77 del 19 aprile 2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso;

compensa tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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