Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8386 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 25/03/2021), n.8386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28432-2019 R.G. proposto da:

C.G., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Oreste CANTILLO, presso il cui studio

legale, sito in Roma, al Lungotevere dei Mellini, n. 17, è

elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5228/09/2019 della Commissione tributaria

regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata in

data 04/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 20/01/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia vertente sull’impugnazione di un avviso di accertamento di maggior reddito d’impresa ai fini IVA, IRPEF ed IRAP, che l’amministrazione finanziaria aveva rideterminato induttivamente nei confronti di C.G., esercente l’attività produttiva lattiero-casearia, con riferimento all’anno d’imposta 2011, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR dichiarava l’inammissibilità del ricorso del contribuente per difetto di specificità dei motivi di appello;

– avverso tale statuizione il C. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 342 c.p.c., sostenendosi che la CTR aveva erroneamente ritenuto il ricorso d’appello carente del requisito di specificità dei motivi.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

4. Al riguardo deve ricordarsi che è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui “In tema di giudizio di appello, la ricorrenza della specificità dei motivi non può essere definita in via generale ed assoluta, ma va correlata con la motivazione della sentenza impugnata e deve ritenersi sussistente quando alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengono contrapposte quelle dell’appellato in modo da incrinare il fondamento logico – giuridico delle prime, come nell’ipotesi in cui, con riferimento ad un autonomo capo di sentenza, l’appellante, pur non procedendo all’esplicito esame dei passaggi argomentativi della sentenza, svolga il motivo di appello in modo incompatibile con la complessiva argomentazione della decisione impugnata sul punto, posto che l’esame dei singoli passaggi della stessa è inutile, una volta che l’appellante abbia esposto argomentazioni incompatibili con le stesse premesse del ragionamento della sentenza impugnata” (Cass. n. 15936 del 2003). Si è peraltro precisato che “nel processo tributario, è soddisfatto il requisito della specificità dei motivi di appello ove le argomentazioni svolte, correlate con la motivazione della sentenza impugnata, ne contestino il fondamento logico-giuridico, non richiedendosi necessariamente una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate che possono, invece, essere ricavate anche implicitamente, sia pure in maniera univoca, dall’atto di impugnazione considerato nel suo complesso” (Cass. n. 9083 del 2017; v. anche Cass. n. 1200 del 2016 e, da ultimo, Cass. n. 4482 e n. 8248 del 2018).

5. Così delineato il quadro giurisprudenziale di riferimento, deve osservarsi che nel caso di specie i giudici di appello non si sono attenuti ai suddetti principi, perchè dal contenuto dell’atto di appello, riprodotto nei suoi elementi essenziali nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, emerge che l’appellante non si era affatto limitato a riproporre pedissequamente i motivi di impugnazione dell’atto impositivo e le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio, prescindendo dal contenuto della sentenza appellata, come erroneamente sostiene la CTR, ma ha mosso alla statuizione di primo grado delle specifiche censure, con riguardo alle riprese a tassazione effettuate dall’amministrazione finanziaria con l’avviso di accertamento impugnato e all’uopo è sufficiente richiamare il contenuto delle pagine 4 e 5 dell’atto di appello (riprodotte alle pagine 10 e 11 del ricorso), in cui l’appellante censura la sentenza impugnata per non aver preso in considerazione “eccezioni più rilevanti ai fini della dichiarazione di illegittimità dell’accertamento”, con particolare riferimento alla percentuale di resa di latte applicata “al fine di determinare le quantità e le tipologie di prodotto venduto”, nonchè della pagina 9, in cui il contribuente lamentava “l’evidente equivoco e la scarsa attenzione sia dell’Ufficio che della Commissione tributaria” alla questione del giroconto effettuato sul conto “crediti verso altri” (pag. 12 del ricorso).

6. Da quanto detto consegue che, in accoglimento del ricorso in esame, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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