Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8386 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 08/04/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 08/04/2010), n.8386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.A., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. CIARDULLI

Antonio, giusta procura alle liti in calce in ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– intimato –

avverso la decisione n. 69/16/07 della Commissione tributaria

regionale di Firenze, emessa il 14 dicembre 2006, depositata il 19

febbraio 2007, R.G. 855/05;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 novembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 23 settembre 2009 è stata depositata relazione che qui si riporta:

Il relatore, letti gli atti depositati e rilevato che:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente Z.A., esercente l’attività di commercialista, del sollecito di pagamento comunicato dal concessionario del servizio riscossione tributi e relativo all’IRAP per l’anno 1998, ritenuta non dovuta dal contribuente per difetto del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione dell’attività professionale;

2. La C.T.P. di Firenze riteneva inammissibile il ricorso perchè avente ad oggetto un semplice sollecito di pagamento e invito a comparire davanti al Servizio Riscossione non impugnabile davanti la Commissione tributaria; la C.T.R, ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione il contribuente che deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, commi 1 e 5 e art. 7, commi 1 e 2, e formula il seguente quesito alla Corte: se sia legittimo che l’amministrazione finanziaria imponga al contribuente il pagamento di una somma non dovuta in quanto espressamente esclusa dalla legge, in particolare dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, commi 1 e 5 e art. 7, comma 1 e 2 e del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2;

ritenuto che:

1. il ricorso sia inammissibile per la sua assoluta genericità, incoerenza rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata e inadeguata formulazione del quesito di diritto;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

 

 

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