Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8385 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8385

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22055/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 168/01/82015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 26/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTR Calabria indicata in epigrafe, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza che aveva annullato l’avviso di pagamento indirizzato a C.G.;

Rilevato che nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata; Considerato che la censura proposta dall’Agenzia ricorrente, in relazione alla violazione del D.Lgs. n. 542 del 1992, art. 53, è manifestamente fondata;

Considerato che la CTR è giunta a ritenere l’inammissibilità dell’appello in relazione ai mancato deposito dell’atto di appello presso la segreteria della CTP di Catanzaro;

Considerato che tale decisione è errata, avendo il giudice di merito esteso l’obbligo di deposito dell’atto di appello presso il giudice di primo grado previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, come modificato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis, comma 7, conv. nella L. n. 248 del 2005, in vigore dal 3.12.2005 (applicabile ratione temporis) – secondo il quale ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata – alla diversa ipotesi di notificazione dell’appello effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario, per la quale, invece, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nell’escludere siffatto adempimento in relazione all’onere dell’ufficiale giudiziario di dare immediato avviso scritto dell’avvenuta notificazione dell’appello al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata – cfr. Cass. n. 9319/2014; Cass. n. 22639 del 24/10/2014;

Considerato che sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza va cassaLa con rinvio ad altra sezione della CTR Calabria anche al fine della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Calabria anche al fine della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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