Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8384 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16807/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G., C.D., C.A., tutti

nella qualità di eredi del sig. C.B., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ANCONA 20, presso lo studio dell’avvocato

FAUSTO FUSCO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4798/29/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 21/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Lazio, che ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando l’illegittimità dell’avviso di accertamento notificato a C.B. per la rettifica della rendita catastale in ragione della decorrenza del termine, ritenuto perentorio, di dodici mesi dalla proposta di variazione DOCFA inoltrata dalla parte contribuente;

Rilevato che si sono costituiti in giudizio con controricorso C.G., C.A. quali eredi di C.B., eccependo l’inesistenza e invalidità del ricorso per cassazione notificato al loro dante causa e, comunque, insistendo sulle ulteriori eccezioni formulate nel corso del giudizio dai contribuente, in caso di accoglimento dei ricorso;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il ricorso per cassazione notificato al contribuente nel di lui domicilio non può affatto ritenersi affetto dal vizio di inesistenza prospettato dagli eredi del C., tenuto conto dei principi espressi da questa Corte a Sezioni Unite sull’ultrattività del mandato alle liti in caso di morte della parte costituita ai quali è sufficiente rinviare (Cass. S.U. 4 luglio 2014 n. 15295), in ogni caso dovendosi evidenziare che la costituzione in iudizio degli eredi in epoca antecedente al passaggio in giudicato della sentenza impugnata in cassazione ha effetto sanante della nullità della notificazione – cfr. Cass. 7981/2007;

Considerato che il ricorso è manifestamente fondato, alla stregua della natura ordinataria del termine di cui del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, invece erroneamente ritenuto dalla CTR perentorio;

Considerato che, sul punto, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di catasto dei fabbricati, con il d.m. 19 aprile 1994, n. 701, regolamento emanato ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, è stata introdotta una procedura – cd. DOCFA – per l’accertamento delle unità immobiliari, che consente al dichiarante, titolare di diritti reali sui beni, di proporre la rendita degli immobili stessi, con il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 56, la funzione di “rendita proposta”, fino a quando l’ufficio finanziario non provveda alla determinazione della rendita definitiva, sicchè il termine massimo (“entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni”) di un anno assegnato all’ufficio dall’art. 1, comma 3, del D.M. per la “determinazione della rendita catastale definitiva” non ha natura perentoria, con conseguente decadenza dell’amministrazione dell’esercizio del potere di rettifica – costituente una modalità di esercizio dei poteri per la formazione ed aggiornamento del catasto -, ma meramente ordinatoria;

Considerato che la natura perentoria del termine, infatti, oltre a non essere attribuita dalla norma regolamentare, neppure può ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con la quale è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all’aggiornamento delle rendite catastali;

Considerato che, pertanto, ove l’amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai sensi del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 56, a valere come “rendita proposta” fino a che l’ufficio non provvederà alla determinazione della rendita definitiva – cfr. Cass. n. 16824/2006; Cass. n. 6411/2014; Cass. n. 16242/2015;

Considerato che sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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