Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8384 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 25/03/2021), n.8384

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22832-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

SAN SALVADOR di D.R.C. e C.A. s.a.s., in persona

del legale rappresentante pro tempore, nonchè D.R.C.,

C.A. e B.T., rappresentati e difesi, per procura

speciale a margine del controricorso, dall’avv. Massimiliano

LEONETTI e dall’avv. prof. Giuseppe MARINI, ed elettivamente

domiciliati in Roma, alla via di Villa Sacchetti, n. 9, presso lo

studio legale del predetto ultimo difensore;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 138/07/2019 della Commissione tributaria

regionale del VENETO, depositata il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 20/01/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi nei confronti della SAN SALVADOR di D.R.C. e C.A. s.a.s., per l’indebita applicazione alle prestazioni di servizi di trasporto effettuati negli anni d’imposta 2011 e 2012 dalla predetta società, dell’esenzione IVA prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 14, nonchè degli avvisi di accertamento ai fini IRPEF emessi nei confronti dei soci per il maggior reddito di partecipazione nella predetta società, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Veneto rigettava l’appello dell’ufficio avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sostenendo che dalla documentazione acquisita agli atti emergeva che la predetta società aveva effettuato prestazioni di trasporto marittimo di persone in quanto “tutte le fatture emesse dalla società negli anni in contestazione sono relative al servizio di trasporto marittimo di persone nè sono state registrate (…) fatture relative a prestazioni aggiuntive (ristoranti, guide, ingressi a musei, etc.)”, che nessuna rilevanza poteva attribuirsi “alla tipologia delle persone trasportate (utenti indistinti, turisti, gruppi predeterminati o meno), “ai soggetti nei cui confronti vengono emesse dalla società le fatture per il servizio reso (i singoli o, come nel caso in esame, i tour operator)” e che il pagamento di una guida turistica per soli 120,00 Euro nel 2012 (su un totale di corrispettivi per trasporto di persone per oltre Euro 491.144,00) era un “evento che appare del tutto eccezionale, legato a motivi organizzativi e di collaborazione con il tour operator di riferimento, che non può modificare la qualificazione dell’attività svolta dalla SAN SALVADOR SAS”.

2. Per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata l’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3 e art. 10, n. 14, nonchè artt. 2697 e 2729 c.c..

1.1. Sostiene la ricorrente che dalla verifica effettuata dalla G.d.F. era emerso che “la maggior parte delle prestazioni fornite dalla Società non si limitavano a semplici trasporti pubblici, ma servizi di trasporto privato ed esclusivo, a favore solo di ristretti gruppi di persone”, in particolare di “specifici gruppi di turisti, a seguito di specifici accordi con i tour operator” che prevedevano “l’identificazione del gruppo di turisti beneficiari, gli orari di imbarco/sbarco, l’itinerario, i tempi di attesa” e, talora, anche “servizi aggiuntivi e accessori, quali ad esempio: guida turistica, organizzazione di pranzi, indicazione di ristoranti, prenotazione delle visite”. Pertanto aveva errato la CTR a ritenere che tali prestazioni di trasporto godessero dell’esenzione IVA prevista dalla disposizione censurata.

2. Il motivo è inammissibile ed anche infondato.

3. E’ noto che “in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (Cass. n. 26110 del 2015), nella specie non deducibile stante la preclusione posta dall’art. 348-ter c.p.c., u.c..

3.1. Ne consegue che va dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con il quale viene proposta, come nel caso di specie, una lettura alternativa delle risultanze di causa rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, in assenza di qualsivoglia censura dei criteri ermeneutici asseritamene violati (arg. da Cass. n. 24155 del 2017; conf. Cass. n. 29404 del 2017). Infatti, “con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. n. 9097 del 2017).

4. Il motivo in esame è anche infondato.

5. In fattispecie del tutto analoga questa Corte ha affermato il principio secondo cui “In tema di IVA, i servizi di trasporto marittimo sono esenti D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 10 (“ratione temporis” vigente) purchè siano mezzi pubblici ed urbani; tuttavia, qualora siano effettuati unitamente ad altre prestazioni (nella specie turistiche), occorre valutare la complessiva attività svolta, lo scopo e l’interesse economico sottostante al contratto stipulato, di talchè, ove si accerti che detti servizi costituiscono il mezzo per assicurare l’effettiva finalità economica perseguita, devono considerarsi prestazioni accessorie, con conseguente assoggettamento ad imposta in applicazione della medesima disciplina tributaria prevista per la prestazione principale” (Cass. n. 419 del 2020).

6. Si legge in tale ultima pronuncia che il giudice del gravame aveva accertato che “il servizio reso andava al di là del mero trasporto di persone da un luogo ad un altro, poichè la società ricorrente offriva servizi ulteriori, qualificati “turistici” dalla sentenza impugnata, il che conduce a ritenere che gli stessi consistevano in prestazioni di servizi turistico ricreativi ai propri clienti (si fa riferimento, in particolare, a quanto accertato dal giudice di primo grado, secondo cui la ricorrente organizzava gite turistiche)”, e che “La pronuncia del giudice del gravame ha dato prevalenza alla finalità turistico ricreativa del servizio prestato, sicchè l’attività di trasporto di persone non può essere considerata in sè e per sè, ma come il mezzo per assicurare l’effettivo perseguimento della finalità economica che, mediante la stipula del contratto, il cliente intendeva perseguire”.

7. Nel caso di specie la CTR ha invece escluso, sulla base delle risultanze processuali, l’effettuazione da parte della società contribuente di prestazioni diverse da quelle di mero trasporto di persone e di prestazioni aggiuntive a queste, ad esclusione di una (pagamento di una guida turistica per soli 120,00 Euro) ritenuta del tutto irrilevante se rapportato all’entità complessiva delle prestazioni rese nell’anno d’imposta in considerazione, ed ha conseguentemente escluso l’effettuazione di trasporti turistico-ricreativi da parte della predetta società. Quanto appena detto costituisce ulteriore conferma del fatto che la CTR non ha violato o male interpretato la disposizione agevolatrice censurata, come dedotto nel primo motivo.

8. In estrema sintesi il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

9. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (ex multis, Cass., Sez. 6 – L., Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese processuali che liquida in Euro 7.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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