Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8383 del 31/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.31/03/2017), n. 8383
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15901/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FILADELFO
CHIRICO;
– controricorrente –
e contro
P.G., P.P., PO.GI.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 6809/50/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 16/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza della CTR Lombardia, che ha respinto l’appello dell’ufficio confermando l’annullamento dell’accertamento emesso a carico dei soci della P. sas per redditi di partecipazione acclarati nei confronti del detto sodalizio;
Rilevato che secondo il giudice di appello l’annullamento dell’accertamento nei confronti della società operato da altra CTP di Ragusa, anche se non ancora definitivo, imponeva l’annullamento degli accertamenti in capo ai soci;
Rilevato che si è costituito in giudizio il socio P.V., chiedendo il rigetto del ricorso;
Riievato che il procedimento può essere definito con motivazione sempiificata;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per disintegrità del contraddittorio, essendo stata resa nei confronti dei soci e non della società, è manifestamente fondato ed assorbe l’esame del secondo, alla luce dei principi espressi da questa Corte a Sezioni Unite n. 14815/2008, successivamente confermati da numerose pronunzie di questa stessa Corte, v. fra le tante Cass. n. 20973/2015;
Considerato che l’assenza della società – ricorrente in autonomo procedimento esaminato dalla CTP di Ragusa – ha inficiato la validità del giudizio;
Considerato che, non risultando la definitività del giudizio relativo alla società nè la pendenza innanzi a questa Corte del relativo giudizio, la sentenza impugnata deve essere cassata, per nullità del giudizio di primo e secondo grado, con rinvio della causa ex ad. 383 c.p.c., comma 3, avanti il primo giudice (CTP di Lodi) che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari. Ricorrono giusti motivi, in relazione all’esito della lite ed al comportamento processuale dell’Agenzia ricorrente, la quale ha prospettato la disintegrità del contraddittorio solo in fase di legittimità, per compensare le spese dell’intero giudizio.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia la causa avanti la Commissione tributaria provinciale di Lodi per l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dei soci litisconsorti necessari. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 22 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017