Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8383 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. I, 08/04/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 08/04/2010), n.8383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 967/2009 proposto da:

A.A., AP.AN., A.M., A.

R., A.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL

CASALE DI SAN PIO V n. 14, presso lo studio dell’avvocato GAVA

FABRIZIO, rappresentati e difesi dall’avvocato MASCOLO Salvatore,

giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto nei procedimenti riuniti n.ri 52791, 52792, 52793,

52794 e 52795 dell’anno 2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

23.4.07, depositato il 26/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: ” A.A., A.L., Ap. A. A.M. e A.R. adivano la Corte d’appello di Roma, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, in riferimento al giudizio promosso innanzi al Tribunale di Torre Annunziata con atto del 14 ottobre 1997, definito il 28 ottobre 2002 e svoltosi in secondo grado dal 17 ottobre 2003 all’8 marzo 2005.

La Corte d’appello, con decreto del 26 novembre 2007, fissato il termine di ragionevole durata del giudizio di primo grado in anni quattro ed in anni due per il secondo grado, liquidava, a titolo di equa riparazione per il danno non patrimoniale, per il periodo eccedente detto termine, Euro 750,00 per anno di ritardo in favore di ciascun ricorrente.

Per la cassazione di questo decreto hanno proposto ricorso A. A., A.L., Ap.An., A.M. e A.R., affidato a due motivi; ha resistito con controricorso il Ministro della giustizia.

Osserva:

1.- Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e art. 3; art. 6 CEDU), nonchè erronea, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), nella parte in cui il decreto ha liquidato il danno non patrimoniale, discostandosi dal parametro della Corte EDU, che imporrebbe di rapportarlo alla effettiva posta in gioco e di quantificarlo in Euro 1.500,00 per ciascun anno di durata. In relazione a questi profili è formulato quesito di diritto.

Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 2 e art. 3; art. 6 CEDU), nonchè erronea, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), nella parte in cui il decreto ha scisso i due gradi del giudizio e non ha tenuto conto dell’intera durata del giudizio, inesattamente fissando in anni uno l’irragionevole durata del giudizio ed in tali termini è formulato quesito di diritto.

2.- I due motivi, da esaminare congiuntamente, perchè giuridicamente e logicamente connessi, sembrano in parte manifestamente infondati, in parte manifestamente infondati e vanno accolti per quanto di ragione, nei limiti di seguito precisati.

Alle questioni poste con i motivi va data soluzione ribadendo, in relazione al termine di ragionevole durata ed al periodo computabile, i seguenti principi, consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, in virtù dei quali: la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, dispone che la ragionevole durata di un processo va verificata in concreto, facendo applicazione dei criteri stabiliti da detta norma all’esito di una valutazione degli elementi previsti da detta norma (per tutte, Cass. n. 6039, n. 4572 e n. 4123 del 2009; n. 8497 del 2008) e in tal senso è orientata anche la giurisprudenza della Corte EDU (tra le molte, sentenza Prima Sezione del 23 ottobre 2003, sul ricorso n. 39758/98), la quale ha tuttavia stabilito un parametro tendenziale che fissa la durata ragionevole del giudizio, rispettivamente, in anni tre, due ed uno per il giudizio di primo, di secondo grado e di legittimità;

siffatto parametro va osservato dal giudice nazionale e da esso è possibile discostarsi, purchè in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata con argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue, restando comunque escluso che i criteri indicati nell’art. 2, comma 1, di detta legge permettano di sterilizzare del tutto la rilevanza del lungo protrarsi del processo (Cass., Sez. un., n. 1338 del 2004; in seguito, tra le tante, Cass. n. 4123 e n. 3515 del 2009);

pur essendo possibile individuare degli standard di durata media ragionevole per ogni fase del processo, deve sempre procedersi ad una valutazione sintetica e complessiva, anche quando esso si sia articolato in gradi e fasi (tra le molte, Cass. n. 23506 del 2008; n. 18720 del 2007; n. 17554 del 2006; n. 8717 del 2006; n. 28864 del 2005; n. 6856 del 2004), ciò che può fare escludere la sussistenza del diritto, qualora il termine di ragionevole di una fase risulti violato, senza tuttavia che lo sia stato quello concernente l’intera durata del giudizio, non rientrando nella disponibilità della parte riferire la sua domanda ad uno solo dei gradi di giudizio, optando evidentemente per quello in cui si sia prodotto sfioramento dal limite di ragionevolezza e segmentando a propria discrezione la vicenda processuale presupposta (Cass. n. 23506 del 2008);

la precettività, per il giudice nazionale, della giurisprudenza del giudice europeo non concerne il profilo relativo al moltiplicatore della base di calcolo per l’equa riparazione: mentre, infatti, per la CEDU l’importo assunto a base del computo in riferimento ad un anno va moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non incidendo questa diversità di calcolo sulla complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (per tutte, Cass. n. 4572 del 2009; n. 11566 e n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007).

Relativamente alla quantificazione del danno, vanno qui ribaditi i seguenti principi, ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte:

il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e va ritenuto sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), in ragione dell’obiettivo riscontro di detta violazione, sempre che non ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l’assenza nel caso concreto (Cass. S.U. n. 1338 e n. 1339 del 2004; successivamente, per tutte, Cass. n. 3515 del 2009; n. 6898 del 2008; n. 23844 del 2007);

i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo che, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Fizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno il parametro per la quantificazione dell’indennizzo, che deve essere osservato dal giudice nazionale, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali:

l’entità della posta in gioco, il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento ed il comportamento della parte istante; per tutte, Cass. n. 4572 e n. 3515 del 2009; n. 1630 del 2006), purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, a quelle da ultimo richiamate, aggiungi Cass. n. 6039 del 2009; n. 6898 del 2008).

In applicazione di detti principi, non merita censura la fissazione del termine di ragionevole durata per il giudizio di primo grado in quattro anni, motivata con riferimento alla natura della controversia, alle esigenze istruttorie ed al comportamento processuale delle parti, senza che sul punto siano state svolte specifiche censure, essendosi i ricorrenti attardati nel formulare doglianze stereotipate e nell’insistere (con il secondo motivo) sul diverso profilo della riferibilità o meno all’intera durata del giudizio, ovvero solo agli anni eccedenti il termine di ragionevole durata.

Pertanto, posto che il giudizio di primo grado si è protratto per cinque anni e quello di secondo grado per un anno e cinque mesi, resta incensurabile la fissazione della violazione per il termine di ani uno, come ritenuto dal giudice del merito ed il riferimento, al fine della liquidazione del risarcimento, soltanto a detto periodo.

Le censure sembrano, invece, manifestamente fondate in relazione alla liquidazione dell’equa riparazione nella misura di Euro 750,00, e cioè in misura difforme dal parametro minimo della Corte EDU, senza motivazione.

Entro detti limiti i mezzi potrebbero essere accolti e l’accoglimento comporterà la cassazione del decreto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa potrà essere decisa nel merito.

Pertanto, in applicazione dello standard minimo CEDU – che nessun argomento del ricorso impone e consente di derogare in melius – individuato nella somma di Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo il parametro di indennizzo del danno non patrimoniale, potrebbe essere riconosciuta a ciascun istante la somma di Euro 1.000,00, in relazione ad un anno di violazione del termine di ragionevole durata, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese, liquidate come in dispositivo, potrebbero essere poste a carico del soccombente quanto al giudizio di merito e per 1/3 quanto alla presente fase, dichiarando compensata la residua parte, sussistendo giusti motivi, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso.

Pertanto, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

Con memoria depositata ex art. 378 c.p.c., diretta alla “Sezione Tributaria”, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato di aderire alla relazione redatta Dott. S. evidenziando, però, che in essa è omessa l’indicazione di altro ricorrente, A.M..

p.2.- Il Collegio ritiene di non poter condividere le conclusioni della relazione (come sopra integrata quanto al numero dei ricorrenti) e ciò alla luce della più recente giurisprudenza in ordine alla quantificazione dell’indennizzo. Infatti, relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, va osservato che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di farne apprezzare la peculiare rilevanza, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce di quelle operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, impone di stabilirla, di regola, nell’importo non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo, in virtù degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno.

Nella concreta fattispecie la Corte del merito si è attenuta ai parametri innanzi indicati, talchè il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dell’Amministrazione delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 425,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

 

 

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