Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8382 del 31/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15142/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore Generale

in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO

42, presso lo studio dell’avvocato BRUNO LO GIUDICE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE SERA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10902/32/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 12/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto l’illegittimità dell’avviso di accertamento relativo alla modifica del classamento e della rendita indicati da D.L.A. nella procedura DOCFA relativa a tre immobili siti in (OMISSIS);

Rilevato che la parte intimata si è costituita con controricorso;

Rilevato che l’Agenzia ricorrente ha depositato memoria;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta il vizio di omesso esame di un fatto è manifestamente inammissibile, posto che il fatto controverso – correlato alla circostanza che l’Ufficio non avrebbe modificato l’originario classamento semmai confermando quello precedente, sicchè il riferimento alla metodologia comparativa valorizzato dalla CTR per annullare l’accertamento avrebbe dovuto ritenersi irrilevante – non risulta decisivo rispetto all’esito del procedimento giudiziario che la CTR ha collegato all’assenza di motivazione dell’atto di accertamento;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58 e D.L. n. 16 del 1993, art. 2, conv. nella L. n. 75 del 1993, nonchè D.M. n. 701 del 1994 interpretato alla luce della L. n. 212 del 2000, è manifestamente fondato;

Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convenuto, con modificazioni, in L. 24 marzo 1993, n. 75 e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso – v. Cass. n. 23237/2014;

Considerato che, nel caso di specie, l’Ufficio, nel ponderare la diversa classificazione dei beni immobili rispetto a quella indicata dalla parte contribuente proposta, si è limitato a valutare gli elementi di fatto indicati dalla parte contribuente divisione in tre unità abitative di un pregresso unico corpo immobiliare – attribuendo al compendio immobiliare la natura di villino; Considerato che la divergenza rispetto a quanto indicato dal contribuente non atteneva, dunque, ad emergenze fattuali, ma solo alla valutazione tecnica dei beni classati;

Considerato che sulla base di tali considerazioni, deve ritenersi errata la decisione impugnata che ha proceduto all’annullamento dell’atto impugnato discostandosi dai principi sopra esposti;

Considerato che, pertanto, in accoglimento del secondo motivo, rigettato il primo, va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il secondo motivo di ricorso, disatteso il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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