Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8382 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 29/04/2020), n.8382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 15499/2018 proposto da:

V.B., V.G., elettivamente domiciliati in

Roma alla via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’AVVOCATO

PAOLO PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO

GIOVANNI VALTULINI;

– ricorrenti –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in Roma alla via C. Della

Giustiniana, n. 68, presso lo studio dell’avvocato Gianni

Ceccarelli, che lo rappresenta e difende unitamente agli AVVOCATI

MASSIMILIANO BATTAGLIOLA E GRAZIANO BRUGNOLI;

– controricorrente –

e contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in Liquidazione, in persona del legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via

Lucrezio Caro n. 62, presso lo studio dell’AVVOCATO SIMONE CICCOTTI

che lo rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO ALDO ALGANI;

– controricorrente –

e contro

Aig Europe Limited, Assicuratori dei Lloyd’s, Milano Assicurazioni

S.p.a., elettivamente domiciliati in Roma al viale Regina

Margherita, n. 278 presso lo studio dell’AVVOCATO ROBERTO MARIA

BAGNARDI che li rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO MARCO

FERRARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 516/2018 della CORTE d’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 26/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/11/2019 da Dott. Cristiano Valle;

viste le conclusioni scritte del il P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. Alberto Cardino, osserva.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I V.B. e G. agirono in giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo al fine di ottenere la dichiarazione di nullità dell’alienazione, effettuata nel 1993, di alcuni fondi rustici, ereditati dal loro dante causa Va.Gi., soggetti a vincolo di indivisibilità di cui alla L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 11.

Il Tribunale di Bergamo accolse la domanda con riferimento a due sole particelle (la n. 343 e 664) e la rigettò per le restanti, con condanna in via riconvenzionale alla restituzione della somma percepita dai V..

La Corte di Appello di Brescia ha riformato la sentenza di primo grado ed ha rigettato la domanda.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorrono con due motivi V.B. e G..

Resistono con controricorso C.R., il Fallimento della (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione e gli assicuratori Lloyd’s.

I ricorrenti e il Fallimento della (OMISSIS) S.p.a. hanno presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte ritenuto che i motivi di ricorso prospettano questioni di potenziale rilievo nomofilattico, in ordine alla domanda di dichiarazione di nullità dell’alienazione per violazione del regime, originariamente trentennale, di indivisibilità del terreno alienato, di cui alla L. n. 817 del 1971 e del successivo D.Lgs. n. 228 del 18/05/2001, che ha abbreviato il periodo di indivisibilità da trenta a quindici anni, per i quali si rileva necessaria la rimessione della causa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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