Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8382 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 25/03/2021), n.8382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27027-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

V.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2262/03/2018 della Commissione tributaria

regionale della LOMBARDIA, depositata il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 20/01/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento di maggiori redditi d’impresa relativi all’anno di imposta 2011, derivanti dall’applicazione degli studi di settore, emesso nei confronti di V.L., quale titolare del “Ristorante D Fagiano”, la CTR della Lombardia con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello dell’amministrazione finanziaria avverso la sfavorevole sentenza di primo grado dichiarando la inammissibilità dell’atto di appello per mancata allegazione allo stesso della delega conferita al funzionario che l’aveva sottoscritto e dichiarava la nullità dell’atto impositivo per difetto di delega in capo al funzionario che l’aveva sottoscritto

2. Avverso la citata sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non replica l’intimata.

3. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e art. 11, comma 2, censurando la statuizione impugnata là dove la CTR aveva sostenuto che “l’individuazione del soggetto legittimato a sottoscrivere l’atto di appello incombe all’ufficio dimostrare il corretto esercizio del potere e la presenza di eventuale delega”.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Dal contenuto motivazionale della sentenza impugnata (pag. 2) emerge che la contribuente aveva eccepito “l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Ufficio per mancanza di valida sottoscrizione”, in particolare per “la mancata allegazione della delega con cui il direttore provinciale (Salvatrice Malgioglio) delegava il capo team ( P.C.) alla sottoscrizione dell’atto di appello”. La CTR ha precisato al riguardo che “Qui l’appellato non ha contestato il potere del direttore di delegare la sottoscrizione dell’atto di appello, bensì molto più semplicemente la mancata allegazione della delega in base alla quale, evidentemente, l’atto è stato sottoscritto”.

3.1. Orbene, l’amministrazione appellante, a seguito dell’eccezione sollevata dalla contribuente, aveva depositato “la delega conferita dalla direttrice al sottoscrittore” dell’atto (nella specie il Dott. P.C.), sicchè, da un lato, è erronea l’affermazione che “l’asserita delega non era stata a suo tempo allegata e questo fatto aveva impedito ogni possibile controllo circa la validità della stessa e, conseguentemente, dell’atto di appello”, non avendo l’Agenzia delle entrate alcun onere di allegazione della delega fin dal momento della costituzione in giudizio nè di indicazione nell’atto degli estremi della stessa e, dall’altro, che incombesse “all’ufficio dimostrare il corretto esercizio del potere e la presenza di eventuale delega”.

3.2. Invero, in relazione a tale ultimo profilo deve ricordarsi che secondo Cass. n. 20628 del 2015, “In tema di contenzioso tributario, l’ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate è rappresentato in giudizio dal titolare dell’organo che, qualora non intenda trasferire il potere di rappresentanza processuale ad altro funzionario, può demandare, nell’esercizio dei poteri di organizzazione e gestione delle risorse umane, la sola materiale sottoscrizione dell’atto difensivo ad un “delegato alla firma”, mero sostituto nell’esecuzione di tale adempimento, sicchè, ove l’atto difensivo sia stato sottoscritto dal delegato alla firma con la chiara indicazione della relativa qualità (ad esempio, con formula “per il dirigente”), l’ufficio periferico deve presumersi ritualmente costituito in giudizio a mezzo del dirigente legittimato processualmente, non essendo sufficiente la mera contestazione per fare insorgere l’onere in capo all’Amministrazione finanziaria di fornire la prova dell’atto interno di organizzazione adottato dal dirigente”.

3.3. Si è quindi precisato, in Cass. n. 27570 del 2018, che “Nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione n. 4 del 2000, adottato ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66 sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altro soggetto delegato, anche ove non sia esibita in favore di quest’ultimo una specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dallo stesso e ne esprima la volontà” (in termini anche Cass. n. 21795 del 2017 e n. 15470 del 2016). Eccezione che, stando a quanto risultante dalla sentenza impugnata, non era stata sollevata nei predetti termini, non potendosi di certo considerare la contestazione sull’assenza della delega di firma (e nella specie, la sua allegazione all’atto di appello) equivalente all’eccezione di usurpazione dei poteri ad opera del soggetto firmatario dell’atto, qualora non sia allegato che tale soggetto non appartenga all’Ufficio emittente (arg. da Cass. n. 7077 del 2020).

4. Con il secondo motivo la ricorrente, con riferimento alla statuizione di nullità dell’avviso di accertamento per difetto di delega in capo al funzionario che l’aveva sottoscritto (nella specie il Dott. Pi.Ma.), deduce un vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando l’omesso esame della delega prodotta in giudizio.

5. Invero, nonostante la confusa trattazione da parte della CTR delle eccezioni sollevate dalla contribuente appellata nei gradi di merito (di difetto di delega sia alla sottoscrizione dell’atto di appello che dell’avviso di accertamento), peraltro con argomentazioni di non agevole intellegibilità, dalla motivazione della sentenza impugnata e, in particolare, là dove la CTR dà atto della mancata dimostrazione da parte dell’ufficio finanziario della qualifica del funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo e la nullità dell’avviso di accertamento per mancata allegazione della delega, emerge con evidenza l’omesso esame della documentazione prodotta dall’amministrazione finanziaria nel giudizio di merito, ovvero degli atti con i quali il Direttore provinciale della locale Agenzia delle entrate aveva prima conferito e poi confermato la delega al Dott. Pi.Ma. alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento. Produzione che risulta dalla sentenza di primo grado, trascritta in parte qua nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza.

6. Al riguardo pare necessario ricordare il principio giurisprudenziale secondo cui “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019, Rv. 653352; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11013 del 19/04/2019, Rv. 653414; Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 28850 del 08/11/2019, Rv. 655599).

7. Con riferimento, poi, alla necessaria appartenenza alla carriera direttiva del funzionario che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento, deve ricordarsi che “In tema di accertamento tributario, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24, convertito dalla L. n. 44 del 2012” (Cass. n. 5177 del 2020).

8. Infine, pare opportuno precisare che non è necessaria l’allegazione all’avviso di accertamento della delega di firma al funzionario che lo ha sottoscritto giacchè non richiesta ai fini della motivazione dello stesso, come deve desumersi dal disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3 che prevede che “L’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all’ultimo periodo del comma 2”, ovvero l’atto “non conosciuto nè ricevuto dal contribuente” cui si fa riferimento nella motivazione dell’atto.

9. Da quanto detto discende l’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla competente CTR per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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