Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8382 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. I, 08/04/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 08/04/2010), n.8382

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.A., con domicilio eletto in Roma, via Quintino Sella n.

41, presso l’Avv. Burragato Rosalba che lo rappresenta e difende

unitamente agli Avv.ti Defilippi Claudio e Deborah Cianfanelli, come

da procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Torino

depositato il 15 luglio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 4 marzo 2010 dal Consigliere relatore Dott. Zanichelli

Vittorio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.A. ricorre per Cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tribunale della Spezia e in secondo grado avanti la Corte d’appello di Genova.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa e’ stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso e’ in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile.

E’ manifestamente infondato laddove censura l’impugnato decreto per avere il giudice a quo liquidato l’equo indennizzo solo con riferimento al periodo ritenuto eccedente quello ragionevole e non per l’intera durata del processo in quanto “In tema di diritto ad un’equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’indennizzo non deve essere correlato alla durata dell’intero processo, bensi’ solo al segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole, in base a quanto stabilito dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, di detta legge, conformemente al principio enunciato dall’art. 111 Cost., che prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza. Questo parametro di calcolo, che non tiene conto del periodo di durata ordinario e ragionevole, non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione, come riconosciuto dalla stessa Corte europea nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, e non si pone, quindi, in contrasto con l’art. 6, par. 1, della Convezione europea dei diritti dell’uomo (Sez. 1, Ordinanza n. 3716 del 14/02/2008).

E’ inammissibile nella parte in cui deduce ulteriori violazioni di legge non corredando la censura con l’indispensabile quesito.

Il secondo motivo con cui ci si duole del mancato riconoscimento del danno patrimoniale e’ inammissibile in considerazione della genericita’ del quesito dal quale non emerge con un minimo di certezza quale sia la fattispecie concreta alla quale il giudice avrebbe applicato un principio di diritto erroneo.

Ugualmente inammissibile e’ il terzo motivo con cui si censura la regolamentazione delle spese operata dalla Corte d’appello, posto che nel quesito si da immotivatamente per scontato un presupposto che tale non e’ e cioe’ la circostanza che il procedimento per il riconoscimento dell’equo indennizzo sia “essenzialmente gratuito”.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell’Amministrazione delle spese del giudizio che si liquidano in Euro 900,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

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