Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8381 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10155-2015 proposto da:

COMUNE di GENOVA, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato

GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LUCA DE PAOLI;

– ricorrente –

contro

C. STEINWEG GMT SRL UNIPERSONALE, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32,

presso lo studio dell’avvocato NICOLO’ SCHITTONE, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PIERANGELO OLIVIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1097/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 14/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Comune di Genova ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Liguria indicata in epigrafe, che ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso a carico della società GMT Genoa Metal Terminal srl relativo a ICI per l’anno 2006 in ragione della mancata previa notifica della rendita catastale.

Rilevato che la parte intimata ha depositato controricorso e che il Comune di Genova ha depositato memoria;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione della L. n. 342 del 200, art. 74, comma 1, è manifestamente fondato;

Considerato che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora il contribuente si sia avvalso per l’accatastamento di un immobile della procedura DOCFA, prevista dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701, il Comune nell’emettere l’avviso di liquidazione del tributo non solo non ha la necessità di notificare la rendita proposta, ma può motivare il proprio provvedimento sulla scorta dei dati contenuti nella medesima proposta DOCFA, in quanto noti al contribuente – cfr. Cass. n. 21505/2010, Cass. n. 19943 del 21/09/2010; Cass. n. 15719 del 03/07/2009-;

Considerato che l’atto concernente la rendita è stato ritualmente notificato al Demanio, titolare del diritto di proprietà sulle aree in concessione, alla stregua di quanto previsto dalla L. n. 342 del 2000, art. 74;

Considerato che il giudice di merito è dunque incorso nel prospettato vizio, ritenendo dovuta la notifica della rendita al concessionario in relazione alla qualità di soggetto passivo ai fini ICI del medesimo;

Considerato che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Liguria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Liguria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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