Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8381 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 25/03/2021), n.8381

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24822-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

CAVALIERI GROUP s.p.a. e CENTRO ASSISTENZA DOGANALE – CAD – ALTO

TIRRENO s.r.l.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 271/05/2019 della Commissione tributaria

regionale della LIGURIA, depositata in data 27/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 20/01/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa all’impugnazione di un atto di irrogazione di sanzioni emesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con riferimento ad avvisi di rettifica degli accertamenti emessi nei confronti della Cavalieri Group s.p.a. e del Centro Assistenza Doganale – CAD – Alto Tirreno s.r.l. per infedele dichiarazione doganale in ordine al valore delle merci importate dall’Egitto dalla prima società per il tramite della seconda, quale spedizioniere doganale, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Liguria annullava l’atto irrogativo delle sanzioni sul presupposto che la medesima CTR aveva annullato, con sentenza n. 855 del 2014, gli atti impositivi.

2. Per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata l’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo, cui non replicano le società intimate.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. a) e c), art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c..

1.1. Sostiene la ricorrente che la CTR aveva erroneamente annullato l’atto di irrogazione delle sanzioni sulla base dell’intervenuto annullamento degli atti impositivi con sentenza della medesima CTR che però non era passata in giudicato essendo stata impugnata con ricorso per cassazione pendente dinanzi a questa Corte.

2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. dal 29 al 36 del C.D.C. e degli artt. da 141 a 181-bis del Regolamento CEE di attuazione n. 2454/1993, e D.P.R. n. 43 del 1973, art. 303 nonchè artt. 2727 e 2729 c.c..

2.1. Sostiene la ricorrente che nella specie sussistevano le condizioni di applicabilità delle sanzioni stante l’infedele dichiarazione doganale in ordine al valore delle merci importate dall’Egitto dalla prima società per il tramite della seconda, quale spedizioniere doganale.

3. Va preliminarmente rilevato che questa Corte, con l’ordinanza n. 13379 del 2019, ha rigettato il ricorso proposto dall’amministrazione doganale avverso la sentenza della CTR n. 855 del 2014, così confermando l’annullamento degli avvisi di rettifica degli accertamenti emessi nei confronti della Cavalieri Group s.p.a. e del Centro Assistenza Doganale – CAD – Alto Tirreno s.r.l..

4. Orbene, all’annullamento degli atti impositivi consegue l’annullamento anche dell’atto con cui l’amministrazione doganale aveva irrogato le sanzioni per le violazioni contestate negli avvisi di rettifica, in base al principio secondo cui l’annullamento di una pretesa tributaria si estende, in virtù del proprio effetto espansivo, anche nei confronti delle sanzioni, che sono direttamente dipendenti dalla statuizione della pretesa, sempre che esse non siano state annullate per ragioni differenti ed autonome rispetto all’imposta (arg. da Cass. n. 24732 del 2020).

5. Invero, non vi è dubbio che nella specie le sanzioni applicate con separato provvedimento si riferissero alle violazioni accertate con gli atti impositivi separatamente impugnati e, pertanto, stante la stretta connessione tra illecito e sanzioni, il giudizio sulla irrogazione della sanzione viene a dipendere dall’esito del giudizio sulla pretesa impositiva, costituendo, la prima, causa accessoria alla seconda (arg. da Cass. n. 2901 del 2013), con la conseguenza che l’accertamento negativo della violazione esclude la possibilità di applicare la sanzione.

6. In buona sostanza, essendo venuta meno la pretesa impositiva a seguito della definizione del relativo giudizio con la sopra citata pronuncia di questa Corte (n. 13379 del 2019), che ha rigettato il ricorso dell’amministrazione doganale avverso la statuizione di appello che aveva annullato gli avvisi di rettifica, vengono meno anche le corrispondenti sanzioni.

7. Il ricorso va, quindi, rigettato senza doversi provvedere sulle spese in mancanza di costituzione delle società intimate.

8. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (ex multis, Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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