Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8380 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. I, 08/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 08/04/2010), n.8380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.G.C., con domicilio eletto in Roma, via Quintino

Sella n. 41, presso l’Avv. Rosalba Burragato, rappresentata e difesa

dall’Avv. Defilippi Claudio che lo rappresenta e difende come da

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Brescia

depositato il, 21 gennaio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 18 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Zanichelli

Vittorio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.G.C. ricorre per Cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo esecutivo iniziato nel 1997 e ancora in fase di svolgimento avanti al Tribunale di Milano alla data di presentazione della domanda (3 luglio 2007).

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa e’ stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il secondo motivo di ricorso, che deve essere affrontato per primo, essendo l’ulteriore attinente alla spese del giudizio, si deduce violazione di legge per avere la Corte d’appello escluso l’esistenza di un danno risarcibile in considerazione del vantaggio lucrato dalla ricorrente che, esecutata nel procedimento presupposto, ha potuto rimanere a lungo nel possesso dell’immobile oggetto di ablazione coattiva.

Il motivo e’ inammissibile in quanto non censura tutte le ragioni addotte a sostegno della decisione, dal momento che il giudice a quo ha effettivamente motivato anche nel senso censurato ma lo ha fatto come ulteriore argomentazione, ritenendo tuttavia altresi’ che, dedotti i comportamenti processualmente errati o dilatori delle parti, la durata del procedimento non poteva comunque considerarsi irragionevole.

Tale autonoma ratio decidendi, che da sola e’ idonea a sorreggere la decisione, non e’ stata censurata con conseguenze carenza di interesse alla valutazione del motivo di ricorso.

Il primo motivo con il quale si censura l’avvenuta condanna della ricorrente alle spese del giudizio di primo grado e’ manifestamente infondato dal momento che la stessa e’ risultata soccombente nel giudizio e la statuizione e’ perfettamente conforme al disposto dell’art. 91 c.p.c., applicabile nei giudizi de quibus, posto che “In tema di spese processuali e con riferimento ai processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo, non ricorre un generale esonero dall’onere delle spese a carico del soccombente, in quanto, in virtu’ del richiamo operato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 4 si applicano le norme del codice di rito. Dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali non discende infatti un obbligo a carico del legislatore nazionale di conformare il processo per equa riparazione da irragionevole durata negli stessi termini previsti, quanto alle spese, per il procedimento dinanzi agli organi istituiti in attuazione della Convenzione medesima, e si deve altresi’ escludere che l’assoggettamento del procedimento alle regole generali nazionali, e quindi al principio della soccombenza, possa integrare un’attivita’ dello Stato che “miri alla distruzione dei diritti o delle liberta’” riconosciuti dalla Convenzione o ad “imporre a tali diritti e liberta’ limitazioni piu’ ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione” (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 14053 del 18/06/2007).

Anche le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 900,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

 

 

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