Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 838 del 19/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/01/2021, (ud. 10/11/2020, dep. 19/01/2021), n.838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29789-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LE ROI DUE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 500/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata l’08/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate contro la società Le Roi Due s.r.l. tendente all’annullamento della sentenza resa dalla CTR Piemonte meglio indicata in ricorso;

Visto l’atto di costituzione della società intimata;

Rilevato che l’Agenzia ricorrente ha fatto istanza resa a far dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la società presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2019, art. 6, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.

Diritto

CONSIDERATO

che in relazione al contenuto dell’istanza e della documentazione allegata va dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, compensando le spese del giudizio di legittimità in relazione all’esito dello stesso.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6.

Compensa le spese fra le parti.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2021

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