Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8379 del 29/04/2020

Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 29/04/2020), n.8379

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7374/2017 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO

21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ENRICO GAVEGLIO;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 1628/2016 della CORTE D’APPELLO di

TORINO, depositata il 20/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/10/2019 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 20/9/2016, la Corte d’appello di Torino, in accoglimento dell’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da P.E. diretta alla condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento dei danni subiti a seguito del tardivo recepimento, da parte dello Stato italiano, della direttiva 93/16/CEE in materia di remunerazione dei medici iscritti ai corsi universitari di specializzazione;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come lo Stato italiano non fosse incorso in nessuna responsabilità per l’omessa attuazione della direttiva 93/16/CEE, tenuto conto del carattere meramente ricognitivo di tale documento normativo e del già avvenuto recepimento, sin dall’emanazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, della disciplina comunitaria resa nella materia della remunerazione dei medici specializzandi;

che, avverso la sentenza d’appello P.E. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 5, 10 e 249 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, delle direttive 82/76 e 93/16, D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. da 37 a 42 e 46, D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 e del D.P.C.M. 7 marzo 2007 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ricostruito il quadro normativo relativo al tema del recepimento, da parte dello Stato italiano, della direttiva 96/16 emessa nella materia dell’adeguata retribuzione dei medici specializzandi, illegittimamente negando, all’odierno ricorrente, il conseguimento del trattamento retributivo che avrebbe ottenuto ove lo Stato italiano avesse tempestivamente provveduto all’attuazione interna dell’indicata direttiva;

che il motivo è infondato;

che, al riguardo, osserva il Collegio come il giudice d’appello – nel riconoscere l’assenza di alcuna responsabilità dello Stato italiano per l’omessa attuazione della direttiva 93/16/CEE, e il già avvenuto rece-pimento, sin dall’emanazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, della disciplina comunitaria resa nella materia della remunerazione dei medici specializzandi – si sia correttamente allineato al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacchè la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al D.Lgs. cit. (v. Sez. 6-3, Ordinanza n. 14168 del 24/05/2019, Rv. 653939-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407-01);

che, sul punto, varrà ribadire come, con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, il legislatore italiano, dando attuazione, sia pure tardivamente, al disposto della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio, stabilì in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione una borsa di studio determinata per l’anno 1991 nella somma di Lire 21.500.000;

che tale somma era destinata ad un incremento annuale, a decorrere dal 1 gennaio 1992, sulla base del tasso programmato di inflazione, incremento fissato ogni triennio con Decreto Interministeriale;

che il meccanismo di adeguamento venne peraltro bloccato successivamente, con effetto retroattivo, dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, passata indenne al vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 432 del 1997), e da altre leggi successive (v. sul punto, ampiamente, la citata sentenza n. 4449 del 2018);

che, in seguito, dando attuazione alla direttiva n. 93/16/CE, il legislatore nazionale intervenne sulla materia con il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, che raccolse in un testo unico le precedenti direttive n. 75/362 e n. 75/363 CEE, con le relative successive modificazioni;

che tale decreto – in seguito ampiamente modificato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 300 – riorganizzò l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione-lavoro” e poi “contratto di formazione-specialistica”, art. 37 del D.Lgs. cit.), da stipulare e rinnovare annualmente tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed in una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali (art. 39 D.Lgs. cit.);

che questo contratto, peraltro, come la Sezione Lavoro di questa Corte ha ribadito in plurime occasioni, non dà luogo ad un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, nè è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l’art. 36 Cost., ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (v. in tal senso, da ultimo, l’ordinanza 27 luglio 2017, n. 18670, sulla scia di un consolidato orientamento, richiamata dall’ordinanza 14 marzo 2018, n. 6355);

che, tuttavia, il nuovo meccanismo retributivo di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999, divenne operativo solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 (art. 46, comma 2, D.Lgs. cit., nel testo risultante dalle modifiche introdotte prima dal D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 8 e poi della L. n. 266 del 2005, citato art. 1, comma 300), mentre le disposizioni del D.Lgs. n. 257 del 1991 rimasero applicabili fino all’anno accademico 2005-2006;

che il trattamento economico spettante ai medici specializzandi in base al contratto di formazione specialistica fu poi in concreto fissato con il D.P.C.M. 7 marzo 2007, D.P.C.M. 6 luglio 2007 e D.P.C.M. 2 novembre 2007;

che ferme tali premesse normative, le questioni sulle quali questa Corte è chiamata a pronunciarsi consistono nello stabilire: 1) se la direttiva n. 93/16/CE abbia avuto o meno una portata innovativa rispetto a quanto stabilito dalle precedenti direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE; 2) se il concetto di retribuzione adeguata sia mutato nel passaggio dalle precedenti alla più recente direttiva; 3) se e quando lo Stato italiano abbia adempiuto all’obbligo di garantire ai medici specializzandi una retribuzione adeguata;

che, al riguardo, le pronunce di questa Corte in precedenza richiamate hanno già risposto a tali domande nei termini che l’odierna decisione intende ulteriormente confermare;

che, invero, la direttiva n. 93/16/CE, come risulta dalla sua stessa formulazione (si veda, in proposito, il primo Considerando), non ha una portata innovativa, prefiggendosi soltanto l’obiettivo, “per motivi di razionalità e per maggiore chiarezza”, di procedere alla codificazione delle tre suindicate direttive “riunendole in un testo unico”;

che tale considerazione risulta ancor più evidente per il fatto che la direttiva in questione lascia “impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento delle direttive” di cui all’allegato III, parte B (così l’ultimo dei Considerando);

che è opportuno ricordare, del resto, che l’espressione “adeguata remunerazione” compare per la prima volta nell’Allegato alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova, senza alcuna modificazione, nell’Allegato I alla direttiva n. 93/16/CE, per cui è dalla scadenza del termine di adempimento della direttiva del 1982 che l’esigenza di tale adeguatezza divenne regola di obbligatorio recepimento nel diritto interno;

che, tuttavia, lo Stato italiano aveva adempiuto al proprio obbligo di fissazione di un’adeguata rimunerazione già con il D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 8;

che la normativa dell’Unione Europea, infatti, non contiene (nè potrebbe essere diversamente) alcuna definizione di quale sia la rimunerazione “adeguata”, la cui soglia deve essere fissata dagli Stati membri nell’esercizio della propria discrezionalità, la quale trova un inevitabile limite anche nelle esigenze di contenimento della spesa pubblica;

che come ha efficacemente spiegato la sentenza n. 4449 del 2018 della Sezione Lavoro di questa Corte, il legislatore, “nel disporre il differimento dell’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 (D.Lgs. n. 368 del 1999) e la sostanziale conferma del contenuto del D.Lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa (Cass. n. 15362/2014), non essendo vincolato a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico, nè ad attribuire una remunerazione di ammontare preindicato (cfr. punti nn. 23 e 24 di questa sentenza). Nè vale argomentare che lo stesso legislatore italiano, intervenendo in materia, ha modificato la legislazione del 1991 con l’introduzione di una nuova normativa nel 1999 incentrata sullo schema della formazione-lavoro; anche ammettendo che il nuovo sistema sia più congeniale a disciplinare la specifica condizione dei medici specializzandi, non può desumersi dalla sola successione di leggi diverse che la precedente disciplina non fosse idonea in ordine al recepimento delle direttive ed a dare effettiva tutela al diritto ivi affermato dell’adeguata retribuzione”;

che, in altri termini, in conformità all’ordinanza di questa Corte n. 6355 del 2018, va affermato che il “nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il D.Lgs. n. 368 del 1999 (a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in base alla L. n. 266 del 2005), e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento ed adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi”;

che, in forza di tali premesse, deve ribadirsi come l’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, sia cessato con l’emanazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, come del resto la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha già da tempo affermato (v. le sentenze 25 febbraio 1999 – causa C-131/97, Carbonari, e 3 ottobre 2000 – causa C-371/97, Gozza); e il D.Lgs. n. 368 del 1999, è intervenuto in un ambito di piena discrezionalità per il legislatore nazionale;

che, alla luce di tali considerazioni, pare evidente l’insussistenza di alcuno spazio per la denuncia di ipotetiche violazioni del diritto dell’Unione Europea, con la conseguenza che la lite promossa dall’odierno ricorrente deve ritenersi in realtà finalizzata ad ottenere un’indebita l’applicazione retroattiva del D.Lgs. n. 368 del 1999;

che da tali premesse deriva altresì che ogni ulteriore questione non può che riguardare “esclusivamente l’ordinamento interno” (ordinanza n. 6355 del 2018), e che il differimento dell’entrata in vigore della normativa di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999 (normativa più favorevole) non può che ricondursi al legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, con la conseguenza che la determinazione della sua decorrenza a partire dal 2007, non solo non ha determinato alcun tardivo recepimento del diritto comunitario, ma nemmeno ha violato l’art. 3 Cost., sul versante della ragionevolezza, atteso che una normativa migliorativa, rispetto ad una vigente, può essere fatta entrare in vigore dal legislatore nazionale nel momento in cui, secondo la discrezionalità che gli appartiene, egli reputi opportuno, con la conseguente insussistenza di alcuna questione di rinvio pregiudiziale e nemmeno di alcuna questione di costituzionalità di diritto interno (v. nei termini qui richiamati Sez. 6-3, Ordinanza n. 14168 del 24/05/2019, cit.);

che, conclusivamente, del tutto legittimamente il giudice a quo ha escluso la sussistenza di alcun diritto del P. al risarcimento dei danni asseritamente dovuti al preteso tardivo recepimento, da parte dello Stato italiano, della direttiva 93/16/CEE in materia di remunerazione dei medici iscritti ai corsi universitari di specializzazione

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di disporre la compensazione delle spese del giudizio, sulla base di un’illogica e non conseguente valutazione della diversità degli orientamenti seguiti nel tempo dalla giurisprudenza in relazione al tema in esame;

che il motivo è inammissibile;

che, al riguardo, osserva il Collegio come sia appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con un’espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306-01);

che, pertanto, sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la complessiva infondatezza dei motivi di censura esaminati,

dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;

che la natura delle questioni trattate alla luce del percorso seguito dalla giurisprudenza della Corte giustifica la compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio di legittimità;

che dev’essere attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2020

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