Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8379 del 25/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 25/03/2021), n.8379
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33585-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
DAIMLER AG, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso
lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CHIARA FERRETTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 20/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA II GRADO
di BOLZANO, depositata il 08/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva in parte accolto il ricorso proposto da DAIMLER AG contro l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, in relazione all’anno d’imposta 2009, aveva proceduto alla rettifica dell’IVA ammessa in detrazione.
Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La società contribuente ha depositato controricorso.
Con ordinanza n. 27156/2020 veniva disposta la notifica dell’avviso di udienza alla società contribuente.
La società contribuente ha depositato istanza di prelievo con nota di deposito di documenti.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Preliminarmente va rilevato che la ricorrente ha depositato, in data 5 dicembre 2019, atto di rinuncia al ricorso per cassazione, notificato a mezzo pec alla società contribuente.
La controricorrente ha aderito alla rinuncia.
Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso per cassazione.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021