Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8378 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9395/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.L.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MANTEGAZZA 24, presso MARCO GARDIN, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO FERRANTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2126/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

12/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di M.L.F. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia Sezione staccata di Lecce n. 2126/22/2015, depositata il 12/10/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso, nell’anno 2010, per IVA, IRAP dovute in relazione all’anno d’imposta 2006, a seguito di un processo verbale di constatazione redatto nell’agosto 2006 e della rettifica del reddito d’impresa per maggiori ricavi non dichiarati, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che l’atto impositivo era nullo, in quanto l’Ufficio non aveva “valutato” le osservazioni mosse dal contribuente nel contraddittorio endo-procedimentale avviato ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Il controricorrente ha depositato memoria.

Si dà atto che i Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, avendo la C.T.R. ritenuto che l’attività valutativa dell’Ufficio dovesse necessariamente tradursi in una specifica menzione nella motivazione dell’avviso. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia poi l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, avendo altresì i giudici della C.T.R. dato rilievo all’asserita mancanza, nel fascicolo dell’Ufficio, di una nota contenente le osservazioni presentate dal contribuente.

2. La prima censura è fondata, con assorbimento della seconda.

Come anche precisato di recente da questa Corte (Cass. 3583/2016; conf. Cass. 20781/2016; Cass. 15616/2016), in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, “è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni presentate dal contribuente ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, atteso che la nullità consegue solo alle irregolarità per cui essa sia espressamente prevista dalla legge, oppure, in difetto di previsione, allorchè ricorra una lesione di specifici diritti o garanzie tali da impedire la produzione di effetti da parte dell’atto cui ineriscono”.

Invero, all’obbligo dell’amministrazione finanziaria di “valutare” le osservazioni del contribuente (cui l’imposizione del termine dilatorio, a pena di nullità, è strumentale) non si aggiunge l’ulteriore obbligo di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo, a pena di nullità. Peraltro, le S.U. di questa Corte (n. 18184/2013), nell’affermare l’invalidità dell’atto impositivo, non rispettoso del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, salvi i casi di motivata urgenza, hanno precisato che “la “sanzione” della invalidità dell’atto conclusivo del procedimento, pur non espressamente prevista, deriva ineludibilmente dal sistema ordinamentale, comunitario e nazionale, nella quale la norma opera e, in particolare, dal rilievo che il vizio del procedimento si traduce, nella specie, in una divergenza dal modello normativo di particolare gravità, in considerazione della rilevanza della funzione, di diretta derivazione da principi costituzionali”.

Nella specie, si discute soltanto della mancata esplicitazione nella motivazione dell’atto impositivo della valutazione delle osservazioni del contribuente.

In ogni caso, neppure rileva quanto reiterato in memoria dal controricorrente, in riferimento all’enfatizzazione, da parte della C.T.R., della omessa valutazione delle osservazioni in contestazione da parte dell’Ufficio, desumibile dal fatto che, come riportato nel PVC del 2011, l’istanza dei contribuente risalente al 2006 (nell’ambito di una verifica parziale iniziata in quell’anno) non era risultata “presente nel fascicolo” dell’Ufficio: invero, il processo verbale di constatazione, redatto nell’ambito di un procedimento di accertamento con adesione, è del 2011, successivo dunque all’epoca di redazione dell’accertamento oggetto del presente giudizio (2010) e non vi è pertanto necessaria correlazione tra quanto affermato nei PVC del 2011 e quanto compiuto ed accertato (nel 2010) dall’Ufficio.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso (assorbito il secondo), va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. della Puglia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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