Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8378 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. I, 08/04/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 08/04/2010), n.8378

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.D., elettivamente domiciliata in Roma, via Postumia

3, presso l’avv. Milioni Giulio, che la rappresenta e difende giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Trento, cron. n. 1154,

del 20 dicembre 2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27 gennaio 2010 dal relatore, cons. Dott. SCHIRO’ Stefano;

udito il difensore della ricorrente, avv. Giulio Micioni;

udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale, dott. GOLIA Aurelio, che si e’ riportato alla relazione in

atti.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE;

1. P.D. ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di due motivi, avverso il decreto in data 20 dicembre 2006, con il quale la Corte di appello di Trento ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma di Euro 10.000,00, a titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo instaurato, in primo grado, davanti al Tribunale di Treviso con atto di citazione notificato il 24 novembre 1993 ed ancora pendente (udienza rinviata all’8 febbraio 2007) alla data di presentazione del ricorso per equa riparazione (27 ottobre 2006).

1.1. il Ministero intimato ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. la Corte di appello di Trento ha accolto la domanda nella misura di Euro 10.000,00 a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale, avendo accertato una durata del processo superiore di dieci anni al termine ragionevole e quantificato il pregiudizio nella misura di Euro 1.000,00 per ogni anno eccedente il termine di ragionevole durata, tenuto conto degli orientamenti della Corte Europea, dell’entita’ economica dell’affare e della condotta processuale della ricorrente;

3. la P. ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo due motivi di ricorso, con i quali denuncia:

3.1. violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 3 e degli artt. 6 e 13 della CEDU, nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito all’equo indennizzo del danno morale, formulando il seguente quesito di diritto: dica l’Ecc.ma Corte di cassazione se nella quantificazione degli importi dovuti a titolo di equa riparazione, il Giudice di merito abbia correttamente accertato, nel caso di specie, liquidandolo solo in Euro 1.000,00 per anno a titolo di pregiudizio morale, il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla signora P. per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, a’ sensi e nei modi individuati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 ossia se il Giudice di merito abbia considerato la complessita’ del caso in esame e, in relazione alla stessa, il comportamento del Giudice nel procedimento a quo; e se il Giudice di merito abbia determinato la riparazione a norma dell’art. 2056 c.c., osservando le disposizioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, punti a) e b)”;

3.2. violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c., nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito all’equo indennizzo del danno morale, formulando il seguente quesito di diritto: dica l’Ecc.ma Corte di cassazione se il Giudice di merito abbia omesso di motivare, ovvero abbia motivato in maniera palesemente contraddittoria rispetto ai principi di diritto riconosciuti e illustrati nel decreto n. 1154 Cron. Della Corte di Appello di Trento (pagg. 5 e 6), le ragioni per le quali si e’ ritenuto di riconoscere il solo pregiudizio morale, stimandolo nella somma di Euro 1.000,00 per anno di durata eccedente e irragionevole, senza indicare i criteri valutativi del predetto pregiudizio non patrimoniale e senza nulla addurre in ordine al mancato pregiudizio patrimoniale a favore della signora P., benche’ documentalmente provato dalla ricorrente stessa;

4. il ricorso appare inammissibile, in quanto i motivi di censura ed i relativi quesiti riguardano contestualmente e confusamente sia la violazione di legge che i vizi della motivazione, questi ultimi prospettati in modo indifferenziato come mancanza, insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione stessa; infatti la formulazione del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve avvenire in modo rigoroso e preciso, evitando quesiti multipli o cumulativi.

Da cio’ consegue non solo che i motivi di ricorso fondati sulla violazione di leggi e quelli fondati su vizi di motivazione debbono essere sorretti da quesiti separati, ma anche che non e’ consentito al ricorrente censurare con un unico motivo (e quindi con un unico quesito) sia la mancanza, sia l’insufficienza, sia la contraddittorieta’ della motivazione (Cass. 2008/5471; 2008/9470);

4.1. inoltre la ricorrente non ha concluso l’illustrazione del motivo di censura attinente al vizio di insufficiente motivazione con la chiara indicazione delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ e da evitare che all’individuazione di dette ragioni possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attivita’ di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897);

4.2. con riferimento al primo motivo di ricorso, l’indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria appare del tutto generica, in quanto riferita alla circostanza che l’entita’ del danno non sarebbe stata parametrata al progressivo aggravarsi del danno stesso in proporzione al decorso degli anni di eccessiva durata del processo, ma senza essere accompagnata dalla necessaria precisazione in ordine agli elementi di fatti rilevanti da cui desumere detto progressivo aggravarsi ed all’avvenuta loro specifica deduzione nel corso del giudizio di merito; e’ infatti inammissibile, perche’ privo di autosufficienza e concretezza, come richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., il motivo di ricorso per omessa o contraddittoria motivazione in cui non siano specificamente indicati i fatti rilevanti e controversi in relazione ai quali la motivazione si assume carente, ne’ siano indicati i profili di rilevanza di tali fatti (Cass. S.U. 2008/11652; 2008/16528);

4.3. i quesiti di diritto illustrativi di entrambi i motivi di ricorso appaiono infine inammissibili, in quanto si risolvono in un generico interpello sulle censure sollevate, senza l’indicazione dell’errore di diritto compiuto dal giudice, cosi’ da consentire al giudice di legittimita’ di rispondere al quesito enunciando una regula iuris (Cass. S.U. 2008/2658); infatti il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo; la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. 2008/19769; 2008/24339);

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati ai punti da 4. a 4.3., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che la ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione, non inficiate dalle argomentazioni svolte dalla ricorrente nella memoria depositata;

rilevato che le osservazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilita’ del ricorso e che le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

 

 

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