Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8377 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8724-2016 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI

27, presso lo studio dell’avvocato LUCIO NICOLAIS, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO CECCHELLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1621/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 28/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

P.L. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1621/16/2015, depositata in data 28/09/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per maggiori IRPEF ed IRAP dovute in relazione all’anno d’imposta 2008, per effetto della asserita mancata contabilizzazione di alcuni ricavi derivanti dall’attività di tabaccheria (vendita di schede telefoniche e di digitale terrestre, i cui costi di acquisto erano stati invece computati in detrazione), annessa a quella del bar, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente, avendo presentato, in data 15/02/2017, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, con impegno a rinunciare ai giudizi relativi ai c.d. ruoli “rottamati”, ha depositato, nel febbraio 2017, atto di rinuncia al ricorso.

Ne consegue l’estinzione del giudizio.

2. La parte rinunziante va tuttavia condannata alle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in considerazione della sua soccombenza virtuale per le seguenti ragioni indicate: a) infondatezza del primo motivo (violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 4 del 1929, art. 24 e L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7), richiamati i principi di diritto da ultimo affermati dalle S.U. nella sentenza n. 24823/2015, nonchè quanto chiarito da Corte (Cass.7843/2015) in ordine al fatto che il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni solo in caso di accesso o ispezione nei locali dell’impresa, e, nella specie, non è in discussione che non vi è stato accesso, ispezione nei locali dell’impresa; b) inammissibilità del secondo motivo (violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8 bis, non avendo la C.T.R. dato rilievo all’errore contabile commesso nella compilazione della dichiarazione dei redditi, essendo stati indicati, quanto all’attività annessa di bar, “componenti positive e negative di reddito invece inesistenti perchè inserite solo per la redazione di una situazione infraannuale previsionale”), in quanto la ricorrente non ha censurato la ragione di rigetto del motivo correlata alla impossibilità di operare “una compensazione” tra ricavi dell’attività di bar (asseritamente indicati in dichiarazione in maniera erronea, in danno alla contribuente) e ricavi dell’attività di tabaccheria (accertati dall’Ufficio) ed assume, poi, per accertato in fatto dai giudici di appello e pacifico tra le parti, “un errore contabile” affatto riconosciuto dalla C.T.R. e dall’ Ufficio.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato estinto il giudizio. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente ai rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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