Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8377 del 08/04/2010

Cassazione civile sez. I, 08/04/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 08/04/2010), n.8377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

LANIFICIO STILWOOL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Conte Rosso 5, presso

l’avv. Vitale Salvatore, che la rappresenta e difende giusta procura

in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Genova, cron. n. 1155,

del 14 settembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 dicembre 2009 dal relatore, cons. SCHIRO’ Stefano;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, Dott. SGROI Carmelo, che nulla ha osservato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. la s.r.l. Lanificio Stilwool ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto in data 14 settembre 2007, con il quale la Corte di appello di Genova ha respinto il ricorso proposto dalla s.r.l. Stilwool nei confronti del Ministero della Giustizia per il pagamento di un indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo, instaurato davanti al Tribunale di Prato con atto di citazione notificato il 22 gennaio 1992, definito in primo grado con sentenza del 10 febbraio 2002 e in grado di appello con sentenza divenuta definitiva il 18 gennaio 2006;

1.1. il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. la Corte di appello di Genova ha respinto la domanda, rilevando che il ricorso per equa riparazione era stato proposto dalla s.r.l.

Stilwool, societa’ diversa dalla s.r.l. Lanificio Stilwool che era stata parte nel giudizio presupposto, e che tra le due societa’ era intervenuto prima un contratto di affitto di azienda e poi un contratto di cessione di azienda, con conseguente inapplicabilita’ nella specie della disciplina in materia di successione a titolo universale;

3. la ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo un motivo di ricorso, con il quale denuncia vizio di motivazione e travisamento delle risultanze istruttorie, deducendo che la Corte di appello non ha considerato che anche il ricorso per equa riparazione era stato proposto dalla s.r.l. Lanificio Stilwool, anche se per brevita’ indicata come s.r.l. Stilwool;

4. il ricorso per Cassazione appare inammissibile, sia perche’ proposto da soggetto (Lanificio Stilwool s.r.l.) diverso da quello indicato nel decreto impugnato come societa’ ricorrente nel giudizio di equa riparazione (Stilwool s.r.l.), sia perche’ il ricorrente comunque non censura specificamente la motivazione addotta dalla Corte di appello a fondamento del rigetto del ricorso per equa riparazione (ossia, essere intervenuto tra il Lanificio Stiwool s.r.l. e la Stilwool s.r.l. contratto di cessione di azienda, incompatibile con la disciplina in materia di successione a titolo universale);

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

rilevato che le osservazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilita’ del ricorso e che le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 800,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

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