Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8377 del 04/04/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 04/04/2018, (ud. 24/10/2017, dep.04/04/2018),  n. 8377

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Con sentenza del 29/7/10 la Corte d’appello di Roma riformava parzialmente la sentenza emessa in data 7/6/06 dal Tribunale di Latina con la quale erano state integralmente respinte le domande proposte dall’agente D.S.F. nei confronti della Zurich Insurance Company s.a., Zurich Investment Life s.a., nonchè l’opposizione al provvedimento monitorio con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di somme a titolo di “preconto e storni provvigionali” nei confronti della Zurich International Italia s.p.a. ed, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalle società, era stata disposta condanna dell’agente al pagamento della somma di Euro 207.368,18 oltre accessori di legge. La Corte territoriale, dopo aver respinto le doglianze tutte formulate dall’agente con riferimento alla risoluzione del contratto per giusta causa riconducibile alla contraffazione di attestati di rischio di numerosissimi contratti r.c.a. al di fuori della zona assegnata e procurati dal subagente, e quelle attinenti al procedimento monitorio attivato dalle preponenti sotto il profilo del “quantum debeatur”, accoglieva il motivo di gravame concernente la disposta reiezione da parte del giudice di prime cure, dell’indennità di portafoglio comunque spettante al ricorrente, e compensava per un terzo le spese di lite del doppio grado (che per il residuo poneva a carico del D.S.).

Per la cassazione di tale decisione proponeva ricorso il D.S.. Resistevano con controricorso le società Zurich Insurance Public Limited, quale cessionaria della Zurich Insurance Company s.a., nonchè la Zurich Investment Life s.p.a..

Che con sentenza n. 13348/14 questa Corte dichiarava l’inammissibilità del ricorso per l’irritualità dello stesso. In particolare osservava che i plurimi e non meglio specificati motivi erano inammissibili per violazione dei dettami sanciti dall’art. 366 c.p.c.: “Si propone, in questa sede, la problematica più volte sottoposta alla disamina di questa Corte, dei ricorsi confezionati in modo tale che siano riprodotti con procedimento di assemblaggio degli atti dei pregressi gradi e dei documenti ivi prodotti, tra di loro giustapposti con mere proposizioni di collegamento. Si intende, al riguardo, dare continuità all’orientamento tracciato in sede di legittimità, secondo cui il ricorso per Cassazione deve contenere a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la necessità dell’esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e delle ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto ovvero le carenze della motivazione (vedi fra le tante Cass. 25 settembre 2009 n. 20652), diversamente impedendosi alla Corte di verificare il fondamento delle lamentate violazioni. E’ stato al riguardo affermato che le modalità di predisposizione del ricorso in base a sovrapposizione di atti, censure, verbali di causa dalle quali sia impossibile sceverare i fatti significativi ai fini della decisione dalle censure formulate e dagli atti sui quali si fondano, prestano il fianco ad un giudizio di inammissibilità, per violazione del criterio di autosufficienza, poichè tale modalità grafica equivale, in sostanza, ad un rinvio puro e semplice agli atti di causa e viola il precetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 che impone l’esposizione sommaria dei fatti di causa (vedi Cass. ord. 24 luglio 2013 18020). In tal caso del tutto carente sarebbe infatti la funzione riassuntiva sottesa alla previsione della sommarietà dell’esposizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, che non verrebbe soddisfatta dall’assemblaggio degli atti del processo di merito, integrante un elemento tutt’affatto diverso rispetto all’esposizione sommaria del fatto, per come prevista dalla legge nei suoi profili di contenuto- forma. Le anzidette prescrizioni non possono ritenersi osservate allorchè il ricorrente (come nella specie in esame) non prospetti alcuna narrativa degli antefatti e dei fatti di causa nè determini con precisione l’oggetto della originaria pretesa e le censure mosse avverso la sentenza impugnata, oltre che i capi della pronuncia oggetto di gravame, così contravvenendo proprio alla finalità primaria della prescrizione di rito, che è quella di rendere agevole la comprensione della questione controversa, e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata. Per contro, la consecuzione di atti puramente giustapposti (o intervallati da semplici locuzioni di raccordo), se allevia la parte ricorrente dal necessario sforzo di selezione e di sintesi, grava al contempo la Corte di un compito che le è istituzionalmente estraneo, nè può essere giustificata con l’intento di assolvere più puntualmente all’onere di autosufficienza, perchè il momento della verifica degli atti viene solo dopo la sommaria ed autosufficiente esposizione dei fatti. Nell’ottica descritta va riguardato il ricorso stilato dal D.S., connotato da modalità di esposizione alluvionale dei motivi e da un incedere grafico che non consente di sceverare i fatti significativi ai fini della decisione dai tanti che compongono la complessa vicenda dibattuta, nè di distinguere specificamente i motivi di censura, dagli atti del giudizio di merito che vengono assemblati e riportati, non consentendo al giudice di legittimità, di conoscere gli esatti termini delle questioni sollevate. Nell’ottica descritta, si impone l’evidenza dell’ulteriore violazione del disposto di cui all’art. 369 c.p.c., mancando anche una chiara indicazione di modi e termini di deposito della documentazione cui nei motivi di ricorso si fa richiamo. E’ orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. S.U. 7 novembre 2013 n. 25038, Cass. 14 marzo 2013 n. 6556) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità. In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. Nella specie, come è evidente, parte ricorrente non indica in quale parte del fascicolo la copiosa documentazione (invocata) sarebbe rinvenibile.

Che per la revocazione di tale sentenza propone ricorso il D., poi illustrato con memoria, cui resiste la sola Zurich Insurance Public Limited con controricorso, poi illustrato con memoria. Successivamente il ricorrente ha depositato un “ricorso incidentale per querela di falso”. La Procura Generale ha presentato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il ricorrente chiede la “cassazione” (pag. 8 ricorso) della sentenza di questa Corte sulla base di un unico motivo denunciante la violazione degli artt. 365,366 e 372 c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, evidenziando, senza depositarlo, che il ricorso per cassazione allora proposto conteneva, nelle circa 200 pagine che lo costituivano, una rituale esposizione di fatti e delle norme in diritto denunciate, soggiungendo che se la Corte di Cassazione avesse letto, senza errori di fatto, non meglio specificati, il ricorso, avrebbe dato una “diversa valutazione globale della situazione processuale”, chiedendo infine ed in sostanza una nuova valutazione dei fatti, anche alla luce delle risultanze istruttorie.

Che il ricorso è inammissibile non contenendo una chiara esposizione della vicenda processuale, nè i presunti errori percettivi, e non valutativi, compiuti dalla sentenza n. 13348/14.

Il ricorrente si limita a riprodurre una serie di circostanze, a suo avviso erroneamente valutate da questa Corte, senza esporre in modo chiaro quali sarebbero gli errori percettivi della sentenza n. 13348/14.

Gli errori denunciati, infatti, si risolverebbero al più in errori valutativi circa i fatti ad avviso del ricorrente ritualmente esposti nel precedente ricorso, e dunque al di fuori dei contorni degli errori revocatori, fondati su una erronea percezione dei fatti.

Deve inoltre evidenziarsi che non è ammissibile la proposizione di un ricorso incidentale da parte del ricorrente che abbia già depositato il ricorso principale, nè esso potrebbe valutarsi come semplice controricorso, non avendo la società proposto ricorso incidentale (art. 371 c.p.c.). Nè potrebbe ammettersi come memoria contenente ulteriori (ed assai numerosi) documenti, stabilendo l’art. 372 c.p.c., la possibilità di produrre, nel giudizio di legittimità, solamente atti e documenti che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso o del controricorso, mentre nella specie trattasi di ricorso per revocazione di sentenza di questa Corte che ha già esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza di merito originariamente impugnata.

Al riguardo basterà rammentare che la certificazione attestante la pendenza del procedimento di falso (nella specie, peraltro, non esattamente individuabile) non può essere depositata, quale documento nuovo, in sede di ricorso per cassazione, con conseguente inapplicabilità dell’istituto della sospensione necessaria, ex art. 295 c.p.c., con riferimento al giudizio di legittimità, Cass. ord. n. 11327/17, mentre (cfr. Cass. ord. n. 17473/15), la querela di falso è proponibile in via incidentale nel giudizio in cassazione solo quando riguardi atti del medesimo procedimento, ovvero documenti di cui è ammesso il deposito ai sensi dell’art. 372 c.p.c., e non invece quando investa atti del procedimento che si è svolto innanzi al giudice del merito.

Nè potrebbe accogliersi la richiesta di essere ascoltato personalmente in questa sede, essendo tale richiesta del tutto irrituale, per di più in sede del procedimento camerale introdotto dalla L. n. 197 del 2016.

Il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile, sicchè le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della parte costituita, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore della parte costituita, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 24 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2018

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